Anche i procedimenti per l’adozione degli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione (es. PRAC) sono soggetti al dovere di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990

21 Gen 2014
21 Gennaio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 47 del 2014.

Scrive il TAR: "4. Ciò premesso è possibile accogliere il ricorso ritenendo illegittimo il silenzio serbato dalla Regione Veneto avverso le precedenti diffide e, più in generale, in conseguenza della violazione dell’obbligo di approvare il piano Regionale dell’attività di cava entro “dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo le procedura stabilite dall'art. 7” ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 della L. reg. 44/1982.

5. Sul punto è del tutto irrilevante, sostenere che il termine di cui all’art. 42 non ha carattere perentorio, bensì ordinatorio.

5.1 E’, al contrario, dirimente constatare la violazione di una puntuale e frazionata procedura, nell’ambito della quale le singole fasi procedimentali sono dettagliatamente disciplinate dall’art. 7 della disciplina sopra richiamata.

5.2 L'art. 2 della l. n. 241/1990, nella parte in cui ricomprende uno dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, sancisce l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso entro un termine certo e, ciò, a prescindere dal carattere perentorio o ordinatorio dello stesso.

5.3 E’ del pari confermato da un costante orientamento giurisprudenziale che anche i procedimenti per l'adozione degli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione sono soggetti al dovere di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 (in questo senso si veda Cons. Stato Sez. V, 29-05-2006, n. 3265).

5.4 Nel caso di specie la mancata approvazione del Piano Regionale dell’attività di cava ha l’effetto di impedire lo svolgimento dell’attività estrattiva con inevitabili ripercussioni nel mercato di riferimento e, ciò, considerando come lo strumento pianificatorio costituisca un presupposto essenziale per le attività dell’intero settore.

5.5 Si consideri, ancora, come la violazione di detto termine sia stata riconosciuta illegittima già da due pronunce, in quanto riferite sia a questo Tribunale Amministrativo sia, ancora, al Consiglio di Stato e, ciò, senza che il comportamento inerte sia cessato.

6. Costituisce, altresì, carattere dirimente constatare come anche nell’atto di costituzione dell’Amministrazione non sia possibile evincere le ragioni di detta inerzia, protrattasi per un così considerevole periodo di tempo, risultando al contrario evidente i soli tentativi di approvazione, non conclusisi in un provvedimento definitivo.

6.1 Detta accertata inerzia non è suscettibile di venire meno con la semplice “adozione” del Piano sopra citato e, ciò, considerando come ne risulti comunque violata la procedura di cui all’art. 7 e, contestualmente, lo stesso termine di cui all’art. 42 nella parte in cui si richiede che il Piano di cui si tratta venga “approvato” entro i dodici mesi sopra citati.

7. Ne consegue che deve ritenersi illegittima l’inerzia della Regione Veneto protratta nell’approvazione del Piano sopra citato".

geom. Daniele Iselle 

sentenza TAR veneto n. 47 del 2014

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