Il sequestro penale dell’immobile abusivo non giustifica automaticamente la mancata demolizione ordinata dal Comune (ai fini dell’acquisizione)

27 Set 2012
27 Settembre 2012

Lo afferma il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nella decisione n. 768 del 2012.

Scrive il Consiglio: "il sequestro non esclude di per sé la possibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive; così come, per contro, non giustifica l’inerzia del privato sulla base del semplice rispetto delle esigenze probatorie e difensive che possono averlo determinato. Se così fosse, infatti, da strumento per un più incisivo contrasto all’abusivismo edilizio, il sequestro dell’opera in oggetto si trasformerebbe in un comodo alibi per congelare la situazione esistente a tutto vantaggio del privato, che per tutta la durata continuerebbe a mantenere sia la titolarità dell’opera che il godimento effettivo anche quando, come accaduto nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non solo la ditta appellante non ha proceduto ad eliminare gli abusi commessi, ma, nonostante il sequestro, ha proseguito nella ulteriore consumazione dell’abuso, attraverso la realizzazione di ulteriori opere, come accertate dal Corpo dei VV.UU. del Comune.

Per evitare un tale abnorme risultato, una più coerente applicazione dei principi che presiedono alla disciplina del sequestro impone piuttosto al privato, il quale vuole evitare l’effetto ablatorio legato ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, di tenere un comportamento attivo volto comunque ad eliminare l’abuso perpetrato: o sollecitando all’Autorità giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di poter provvedere direttamente alla eliminazione, sicché, in tal caso, soltanto il rigetto dell’istanza giustificherebbe il factum principis che potrebbe inibire l’ordine di demolizione; ovvero, ove possibile, presentando un proprio progetto di adeguamento (demolizione parziale o modifica del fabbricato) che produca la riedizione del potere amministrativo e la conseguente caducazione della presupposta ordinanza di demolizione, quale effetto dell’obbligo amministrativo di esame di un progetto di adeguamento o in sanatoria".

CGA_201200768_SE

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