La Regione non può limitare i poteri della Soprintendenza
Segnaliamo la sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2018, che riguarda una legge regionale dell'Umbria.
La sentenza, tra l'altro: "1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l’ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche;
...
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 118, comma 1, lettera e), della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui non prevede che le «opere interne alle unità immobiliari di cui all’art. 7, comma 1, lettera g)», siano sottoposte alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA)".
Sentenza Corte Costituzionale n. 68_del 2018
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
La sentenza è interessante anche perché ribadisce la necessità del rispetto del principio della doppia conformità per la sanatoria edilizia (accertamento di conformità ai sensi art. 36 d.p.r. 380/2001) e perché, riprendendo la recente giurisprudenza, ricorda la differenza tra sanatoria edilizia e condono edilizio. [punti 14.2 e 15.2]
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