L’amplissima discrezionalità pianificatoria urbanistica in capo ai Comuni
Il TAR Veneto ha affermato che le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, la P.A. non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano.
Le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione.
Nell’ambito del relativo procedimento, le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici, il cui rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Poi succede questo:
Percorso informativo e di partecipazione con cittadinanza e amministratori pubblici interessati, relativo alla Realizzazione Nuovo Polo Ospedaliero nell’area Padova Est – San Lazzaro Dibattito pubblico ex art. 22 comma 2 D.Lgs 50/2016 e ssmmii – DPCM 76/2018. Procedura di deroga ex art. 8 comma 6bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) – (DGRV n. 780 del 27/06/2023 di autorizzazione deroga dibattito pubblico)
LA CITTADINANZA E’ ESCLUSA.
Si spera nell’art. 9 del pdl n. 244 (ex art. 5):
3.In attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), la partecipazione è garantita attraverso un’adeguata informazione sulle tematiche oggetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’articolo 7.
4. La partecipazione è attivata attraverso momenti di discussione organizzata nelle forme ritenute più consone dall’amministrazione procedente e adeguatamente pubblicizzata.
5. Chiunque sia interessato alle scelte di governo del territorio operate attraverso strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica può intervenire nei processi partecipativi.
6. Gli esiti del processo partecipativo sono rappresentati in un apposito documento di sintesi. Tali esiti sono valutati dall’autorità procedente nella redazione dello strumento, ferma restando la discrezionalità delle scelte pianificatorie.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla progettazione e gestione dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all’articolo 79.
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