La Corte Costituzionale ha considerata giustificata la razionalizzazione delle partecipate
La Corte Costituzionale con una recente sentenza ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto.
La Regione Veneto, infatti, aveva impugnato, con ricorso, numerose disposizioni dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) e, tra queste, le disposizioni di cui ai commi 611 e 612, le quali disciplinano criteri e modalità del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle Regioni.
Post di Gianmartino Fontana - avvocato
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