Se il Comune acquisisce una partecipazione societaria, anche indiretta
Il TAR Veneto ha affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 8, co. 1 e 7, co. 1-2 d.lgs. 175/2016, quando una P.A., nella specie un Comune, acquisisce una partecipazione societaria, anche indiretta, è tenuta ad assolvere agli oneri di motivazione analitica di cui all’art. 5, co. 1-2 d.lgs. cit., con trasmissione della relativa delibera all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM o Antitrust) e alla Corte dei conti, ancorché detta partecipazione sia stata acquisita per il tramite di una propria società quotata. Ciò perché le PP.AA. possono essere socie, anche indirette, di società di capitali, di diritto comune o quotate, solo se e nella misura in cui dimostrino in modo analitico che tale partecipazione azionaria sia lo strumento necessario e conveniente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Post di Alberto Antico – avvocato

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