Come si fa a stabilire se una strada sia adibita all’uso pubblico

07 Nov 2013
7 Novembre 2013

Segnaliamo sul punto l'interessante sentenza del Consiglio di Stato n. 5116 del 2013, che  conferma il T.A.R.  Lombardia di Brescia  n. 00833/2005.

Scrive il Consiglio di Stato: "Passando alla quaestio iuris fondamentale qui portata alla cognizione della Sezione, parte appellante non condivide le osservazioni e le prese conclusioni del primo giudice, posto che, a suo avviso, vicolo della Valle non è una strada pubblica , non è soggetta a servitù di uso pubblico e non ha la concreta idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale. A sostegno della tesi dell’assenza di un uso di pubblico transito sulla via in questione, la sig.ra Veggio adduce elementi di giudizio così riassumibili:
a) manca un titolo che definisca pubblica la strada in questione;
b) le caratteristiche della via sono quelle che caratterizzano un viottolo privato che potrebbe essere stato utilizzato per il transito solo uti singuli e non uti cives;
c) vicolo della Valle costituisce solo un sentiero che si dirama da via Cantarane, la quale rimane, però, una strada di campagna semiabbandonata per restringersi e terminare in un prato in prossimità del mappale n.178 riguardante le case della sig.ra Veggio, senza che possa ravvisarsi in tale percorso l’utilità di un collegamento con altre strade. All’opposto, il Comune resistente è dell’avviso che la strada in questione rivesta natura pubblica o comunque costituisca strada vicinale, assoggettata a servitù di pubblico passaggio; e tanto per una serie di elementi ed indizi, che, sotto profilo profili sia documentali, sia di fatto, evidenzierebbero l’esistenza di un uso pubblico di transito. Ebbene, ritiene il Collegio che la tesi dell’amministrazione sia condivisibile, atteso che, in particolare, non risulta dimostrato che la strada in questione (vicolo della Valle) sia privata, e sussistendo, invece, precisi indici rivelatori circa l’ esistenza di una servitù di passaggio iure pubblico su detta via. Un’area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l’utilizzo avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse, e non uti singuli (Cons. Stato sez. V 14 febbraio 2012 n.728). Del pari, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come l’adibizione ad uso pubblico di una strada è desumibile quando il tratto viario, per le sue caratteristiche, assuma una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone (Cons. Stato Sez. V 7 dicembre 2010 n.8624), oppure quando vi sia stato, con la cosiddetta dicatio ad patriam, l’asservimento del bene da parte del proprietario all’uso pubblico di una comunità, di talché il bene stesso viene ad assumere le caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cass. Civile Sez. II 21 maggio 2001 n.6924). Ora, alla luce dei parametri giurisprudenziali sopra evidenziati, va dato atto che, nella specie, vengono in rilievo elementi che depongono a favore dell’esistenza di un diritto pubblico di transito lungo vicolo della Valle tali da vincere la tesi contraria sostenuta da parte appellante circa la non esistenza di tale pubblico passaggio. Varie, invero, sono le circostanze favorevoli all’uso pubblico, quali:
1) l’inserimento, con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 17 marzo 1962 di vicolo della Valle nella toponomastica comunale, con la
denominazione “Cantarane”, non coincidente con altra strada, via Cantarane, avente caratteristiche diverse dal tratto viario in discussione;
2) il posizionamento del vicolo più vicino all’agglomerato urbano e il fatto che il tracciato unisce via Marconi e via Cantarane che sono strade comunali, il che induce ragionevolmente a ritenere trattarsi di strada non chiusa, ma di collegamento; sulla scorta di tali caratteristiche fisiologiche la strada è oggettivamente idonea all’attuazione di un pubblico interesse e quindi non si può escludere l’assoggettamento di vicolo della Valle a servitù di passaggio ad uso pubblico.
Al riguardo sovvengono poi altre indicazioni circa la presenza di un uso pubblico, quale la convenzione del 19 marzo 1974, con cui la stessa sig.ra Veggio si è impegnata sistemare 100 metri di via Valle sotto la direzione degli uffici comunali, e la relazione del Comandante dei vigili urbani del 19 gennaio 1995, che riferisce di un uso pubblico consolidato della via. Di contro parte appellante nega, per il vero anche con fermezza, l’esistenza di una pubblica servitù di passaggio con argomentazioni, che, però, non riescono a vincere gli indizi addotti dal Comune. Così si insiste sul fatto che, in realtà, la strada sarebbe solo una sorta di “capezzagna “ e comunque un viottolo di campagna chiuso e come, nella parte prospiciente la proprietà Veggio, sarebbero stati apposti cartelli inibitori e pali di delimitazione, a dimostrazione della natura di area pertinenziale privata del predetto tratto viario. E’ evidente che gli elementi addotti a sostegno della tesi di strada privata , quanto a consistenza e valore probatorio, si rivelano recessivi rispetto agli elementi ed agli indizi di maggiore pregnanza posti a fondamento della tesi relativa all’esistenza su vicolo della Valle di un diritto di pubblico transito; se così è risulta positivamente accertato il presupposto di fatto e di diritto che giustifica l’adozione delle misure di ripristino dello stato dei luoghi da parte dell’Autorità comunale".

sentenza CDS 5116 del 2013

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