Il Comune può vietare l’installazione di cartelli pubblicitari lungo i viali alberati?

03 Dic 2014
3 Dicembre 2014

Il TAR Toscana ritiene che non sia illegittimo l'articolo 4 del regolamento del comune di Pistoia che vieta l'installazione di cartelli pubblicitari lungo i viali alberati. Questo, infatti, non costituisce un divieto di tale ampiezza da impedire l’esercizio dell’attività economica svolta dalla società ricorrente, non costituendo regola ostativa in modo generalizzato e indiscriminato all’installazione di impianti pubblicitari.

Si legge nella sentenza n. 1589 del 2014"il Collegio osserva che il divieto di installazione di impianti pubblicitari nei viali alberati, di cui all’impugnato art. 4 del Regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Pistoia (applicato dall’amministrazione resistente alla fattispecie controversa), non costituisce divieto di tale ampiezza da impedire l’esercizio dell’attività economica svolta dalla società ricorrente, non costituendo regola ostativa in modo generalizzato e indiscriminato all’installazione di impianti pubblicitari; emerge infatti dagli atti di causa che il divieto è limitato, per ciò che qui rileva, al tratto alberato della via Enrico Fermi e alle traverse di tale tratto.

Trattandosi di un divieto specifico e circoscritto, esso non appare viziato sotto il profilo della razionalità. Sotto altro profilo, la disposizione regolamentare risulta conforme al dettato normativo che attribuisce all’ente locale il potere/dovere di stabilire limitazioni e divieti a particolari impianti per ragioni di pubblico interesse (art. 3 del decreto legislativo numero 507 del 1993), ragioni che vanno in particolare individuate nell’esigenza di tutelare il verde pubblico.

Pertanto, le censure di cui al primo articolato motivo di gravame − riguardanti l’asserita illegittimità della norma regolamentare ora esaminata sotto il profilo della compressione del diritto di iniziativa economica, costituzionalmente garantito, nonché l’asserita portata assoluta del divieto − si rivelano infondate".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Toscana 1589 del 2014

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