La declassificazione delle strade non statali e delle piazze spetta alle regioni

29 Mag 2014
29 Maggio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 2447, relativa a un caso nel quale un comune aveva annullato in via di autotutela i provvedimenti coi quali era stata disposta la cessione a un privato di una porzione di una piazza.

Si legge nella sentenza: "8.2. Con il secondo motivo (pagine 8 – 9 del ricorso di primo grado), si lamenta la violazione dell’art. 13, co. 5, cod. str. nella parte i cui stabilisce che alla declassificazione delle strade provvedano direttamente gli enti proprietari <<...quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’art. 2, comma 2>>; si deduce che solo le strade e non le piazze rientrano nel fuoco della norma sancita dal menzionato art. 2, co. 2, cod. str..

8.2.1. Il motivo è infondato.                                        

8.2.1. E’ pacifica la sussistenza dei vizi di legittimità in relazione ai quali il comune ha proceduto in autotutela atteso che:

a) la norma (art. 12, l. n. 126 del 1958) invocata dal commissario straordinario per procedere alla declassificazione era stata abrogata da alcuni anni;

b) la norma non è stata riprodotta nel nuovo codice della strada che, sul punto, ha innovato attribuendo la competenza alla classificazione e declassificazione delle strade statali al Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), mentre per tutte le altre strade, incluse quelle comunali, la competenza è stata affidata alle regioni (come emerge dal tenore letterale delle norme sancite dai commi 8 e 9 del su menzionato art. 2, cod. str.); l’art. 13, co. 5, cit. inserito in un contesto affatto diverso (la costruzione e gestione delle strade), ha introdotto una eccezione al regime delle competenze delineato dalle  precedenti norme, di stretta interpretazione e fondata sulla ricorrenza di presupposti fattuali che non si sono minimamente verificati (la perdita, da parte della piazza “Giochi della gioventù”, delle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali che la qualificano come strada urbana comunale);

c) ai fini della classificazione e declassificazione delle strade, le definizioni di cui all’art. 2, co. 2 e 3, cod. str., non impediscono di
ricomprendere le piazze nella nozione di strada a mente del comma 1 del medesimo articolo secondo cui: <<1. Ai fini dell’applicazione del presente codice si definisce <<strada>> l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali>>; tanto emerge, in prospettiva sistematica, anche dalla norma sancita dall’art. 190, co. 3,  cod. str. - che, nel disciplinare la circolazione dei pedoni, vieta loro di <<… attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali..>> - specie se letta in correlazione con quanto stabilito dall’art. 1, co. 1 e 2, cod. str. - secondo cui <<1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli, e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice…>> - e dall’art. 22, co. 3, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F (disposizione non abrogata, ed espressamente mantenuta in vita dal d.lgs. n. 179 del 2009), il quale include tra le strade comunali, fra l’altro, anche le piazze; in armonia con il delineato quadro normativo si colloca la consolidata giurisprudenza, che individua a tutti i fini (civili, penali, tributari) la nozione di strada in senso ampio, facendo leva sulla caratteristica della destinazione ad uso pubblico (cfr., fra le tante, Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 2582; Cass. sez. trib., 6 agosto 2009, n. 18052; Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350; sez. II, 7 aprile 2006, n. 8204);

d) è pacifico che piazza “Giochi della gioventù” (apparteneva e) appartiene al demanio comunale, (era ed) è aperta al pubblico transito, (era ed) è classificata come strada ai sensi dell’art. 2 cod. str., come del resto riconosciuto espressamente dalla stessa ditta Cost nella domanda di alienazione".

sentenza CDS 2447 del 2014

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