L’iscrizione di una strada negli elenchi fa solo presumere l’uso pubblico e non ha valore assoluto

28 Nov 2014
28 Novembre 2014

Il T.A.R. Veneto chiarisce gli indici che permettono di affermare la natura pubblica di una strada.

Nella sentenza n. 1374/2014 si legge: “E' principio consolidato in giurisprudenza che la iscrizione di una strada negli elenchi formati dalla pubblica amministrazione delle vie gravate di servitù di uso pubblico non ha natura costitutiva o portata assoluta, ma riveste funzioni dichiarative della pretesa della amministrazione stessa.

L'iscrizione, in definitiva, pone in essere una presunzione di sussistenza di un diritto di godimento da parte della collettività.

Al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale, posto che l'iscrizione nell'elenco delle strade comunali ha natura dichiarativa e non costitutiva, si utilizzano tramandati indici di riferimento : l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone, l'ubicazione della strada all'interno di luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica comunale, il comportamento della p.a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica; inoltre, affinché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, deve sussistere il passaggio esercitato iuris servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale, nonchè la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale ed un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile (Cons. St., sez. IV, 2.3.2001, n. 1155 ).

La riferita presunzione (iuris tantum ) è superabile con la prova contraria della inesistenza di un diritto di uso o godimento della strada da parte della collettività.

La natura pubblicistica della strada può acquisirsi anche rispetto ad una via che originariamente era privata.

In questo caso si deve accertare che sulla stessa il passaggio sia esercitato da una collettività indeterminata di persone per soddisfare un pubblico generale interesse.

Questo uso pubblico è da escludersi quando il passaggio venga esercitato da un gruppo limitato di soggetti per esigenze di coltivazione dei loro fondi (Cass. Civ., 16.11.1989, n. 4895).

La sdemanializzazione di un bene pubblico, quando non derivi da un provvedimento espresso, deve risultare da altri atti e/o comportamenti univoci della p.a. proprietaria, che siano concludenti e incompatibili con la volontà di quest'ultima di conservare la destinazione del bene stesso all'uso pubblico, oppure da circostanze tali da rendere non configurabile una ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene.

E’ opinione giurisprudenziale consolidata e pacifica che la sdemanializzazione di una strada non si può desumere dal mero fatto che il bene non è più adibito, anche per un tempo significativo, al la sua originaria funzione (T.A.R. Abruzzo Pescara, 17.10.2005, n. 580).

Ciò premesso, osserva il Collegio che al fine di determinare, in via incidentale, l’appartenenza della indicata strada al demanio comunale, è necessario fare riferimento alla presenza o meno degli indici sintomatici sopra ricordati”.

In ragione di ciò, se la strada serve ad un numero indefinito di utenti e/o non vi è stata la sua sdemanializzazione di diritto o di fatto, si può affermare pacificamente la sua natura pubblica: “In esse, infatti, si attesta che il passaggio è necessario per soddisfare un interesse pubblico generale (raggiungere la via Vicinale Raga e quindi gli insediamenti di contrada Bortolosi e quelli in località Bernardi, ovvero la Via Pieve ), quindi si tratta di una esigenza non limitata, né di esclusivo interesse di un gruppo limitato di soggetti (per esempio, per le esigenze della coltivazione dei fondi, Cass, 16 novembre 1989 n. 4895; ovvero dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione, Cass. Sez. II, 23 maggio 1995 n. 5637; 29 maggio 1998 n. 5312).

Infine, non consta dagli atti di causa, che i ricorrenti hanno provato la sdemanializzazione della strada, anche indipendentemente da una formale sclassificazione, in presenza di atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà dell'amministrazione di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico (Cass., Sez. I, 4 marzo 1993 n. 2635; 18 marzo 1981 n. 1603)”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 1374 del 2014

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1 reply
  1. giacomo says:

    Buonasera,
    premesso che sulle strade vicinali, sarebbe obbligatorio la formazione del consorzio.
    Ma se la maggioranza degli utenti è contraria, come pure l’ amm. comunale,che afferma che su detta
    strada vi è un passaggio di mezzi e persone non tale da imporre il consorzio, tale strada anche se è
    inscritta nell’ elenco delle strade vicinali, e si può dimostrare la sua secolare esistenza, con il suo
    costante utilizzo. Per la poca chiarezza delle leggi, è destinata a sparire, diventare una semplice carraia
    di campagna. Perchè nessuno obbliga gli agricoltori utenti frontisti a tenere in pristino la strada, perchè
    i loro mezzi non hanno difficoltà a transitarvi. E gli altri vi devono rinunciare ad usarla?

    Rispondi

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