L’esenzione dal contributo di costruzione non si applica se l’edificio non era unifamiliare sin dall’origine
Il T.A.R. Brescia chiarisce l’interpretazione dell’art. 17, c. 3, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il contributo di costruzione non è dovuto:” (...). “b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”.
Nella sentenza n. 1280/2014 si legge: “si controverte della corretta interpretazione dell’art. 17 comma 3 lettera b) T.U. 380/2001, secondo il quale, alla lettera, “Il contributo di costruzione non é dovuto:… b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari…”. Si deve decidere allora se la norma si applichi al solo caso in cui l’intervento riguardi un edificio già in origine unifamiliare, ovvero anche al caso, che ricorre nella specie, come pacifico, in cui si accorpino più unità abitative in un edificio originariamente plurifamiliare e si crei un edificio unifamiliare come risultato finale.
3. In proposito, si devono richiamare i principi già condivisi da questo Tribunale nella sentenza sez. I 23 ottobre 2014 n°1111: il contributo di cui si ragiona è un tributo propriamente detto perché ha natura di prestazione patrimoniale imposta per ragioni di pubblica utilità – così fra le molte C.d.S. sez. V 13 marzo 2014 n°2438 e, nella giurisprudenza della Sezione, sez. I 3 maggio 2014 n°464; di conseguenza, le ipotesi in cui esso non è dovuto hanno natura di esenzioni tributarie, di carattere eccezionale, e quindi insuscettibile di interpretazioni estensive ed analogiche, in quanto eccezioni al principio costituzionale di capacità contributiva, come ritenuto da costante giurisprudenza della Corte costituzionale, da ultimo 20 aprile 2012 n°103, e nella fattispecie in esame in modo specifico da TAR Campania Napoli sez. VIII 9 maggio 2012 n°2136
4. Ciò posto, si deve osservare che, sempre secondo la giurisprudenza – la decisione del TAR Napoli citata, nonché TAR Campania Salerno sez. I 8 gennaio 2013 n°25 e TAR Marche 10 maggio 2012 n°310- l’esenzione in esame si giustifica come aiuto alla famiglia che, banalmente, necessiti di ulteriore spazio per la propria decorosa sistemazione abitativa: è quindi del tutto conforme a questa logica applicarla al solo caso di ampliamento dell’unità unifamiliare esistente, e non a quello per cui è causa, di accorpamento in una di più unità preesistenti”.
dott. Matteo Acquasaliente
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