Compartecipazioni sanitarie: come si individua l’Azienda sanitaria obbligata?

28 Nov 2014
28 Novembre 2014

Il T.A.R. Trento si occupa della compartecipazione alle spese sanitarie da parte delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano chiarendo che, per individuare la struttura sanitaria obbligata a sostenere le spese sanitarie, occorre previamente identificare la residenza del malato.

Nella sentenza n. 423/2014 si legge: “Invero, questo Collegio ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale formatosi, in materia, con riferimento alla categoria, intuitivamente prossima, dei malati psichici: per individuare l’Azienda sanitaria, obbligata a sostenere le spese per l’assistenza sanitaria, e assistenziale a rilievo sanitario, dei degenti presso residenze sanitarie assistenziali si deve fare riferimento al momento del ricovero – ovvero al momento precedente in cui è stato avviato il procedimento di verifica sulle condizioni di salute del soggetto, e concluso con il ricovero - e dunque alla residenza che l’utente aveva a quell'epoca, “rimanendo irrilevante la circostanza che questi abbia, in seguito al ricovero, acquisito la residenza nel luogo in cui è situata la struttura dove vive stabilmente in regime di degenza ospedaliera” (così C.d.S., V, 15 ottobre 2003, n. 6300; conf. id. III, 15 febbraio 2013, n. 930; id., V, 25 febbraio 1997, n. 187; T.A.R. Toscana, II, 22 giugno 2010 n. 2027; T.A.R. Piemonte, II, 29 aprile 2010, n. 2101; T.A.R. Lombardia Brescia, 20 aprile 2006, n. 404).

5.3. Una diversa interpretazione – osservano le condivisibili pronunce appena richiamate - condurrebbe all’irragionevole conclusione (che non pare neppure coerente con l’articolazione territoriale del Servizio sanitario nazionale), di porre tali spese a carico delle sole Aziende sanitarie, nel cui territorio si trovano tali strutture residenziali assistite.

Pertanto, la negligenza di quegli Enti che non fossero premurati di costituirle (se pubbliche), o d’individuarle e convenzionarle (se private), sul proprio territorio, finirebbe per costituire per gli stessi Enti un duplice vantaggio, sia con riguardo a tale attività preparatoria iniziale, sia agli oneri successivi relativi ai soggetti da ricoverare, costretti a trasferirsi altrove.

5.4.1. Va poi respinta la tesi, per cui bisognerebbe considerare la residenza acquisita dal degente nel luogo dove è situata la struttura ospitante.

5.4.2. Anzitutto, la citata previsione di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 15 del d.P.R. 223/89, per cui la degenza oltre i due anni comporta ex lege il trasferimento della residenza del malato dove ha sede la struttura sanitaria, di per sé opera soltanto sul piano amministrativo dell’organizzazione delle anagrafi comunali, senza per questo determinare l'individuazione dell'Azienda obbligata al pagamento delle spese.

5.4.3. È poi vero che il Servizio sanitario provinciale è finanziato anzitutto con i contributi, per le prestazioni rese dallo stesso Servizio, versati da ciascun iscritto, in relazione al domicilio fiscale da questi posseduto al 1 gennaio di ciascun anno: e le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte (così l’art. 58, I comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

5.4.4. Ora, ciò comporta che, di norma, sarà l’Azienda sanitaria territorialmente competente su quello stesso domicilio fiscale a farsi carico delle spese sanitarie riconducibili al medesimo iscritto: ma nulla esclude che tale regola, la quale non è espressa in alcuna disposizione positiva, ma viene desunta da elementari principi di ragionevolezza e buona amministrazione (associare i vantaggi e gli svantaggi derivanti da una determinata posizione) possa trovare deroga nei casi in cui sempre principi di buona amministrazione lo impongano.

5.4.5. È appunto questo che accade nel caso, dove la scissione tra la residenza attuale, e il pagamento delle prestazioni, si giustifica per le ragioni prima ricordate.

A queste, poi, si può utilmente aggiungere quanto rilevato nelle difese dell’Amministrazione resistente: e, cioè, che accollando alla Provincia autonoma di Trento la spesa per l’assistenza degli utenti altoatesini, a seguito del trasferimento della loro residenza anagrafica in Trentino, la Provincia di Bolzano, “pur essendo stata finanziata dagli stessi attraverso il pagamento delle imposte per tutto il loro precedente periodo di vita, si troverebbe a non dover sostenere alcun onere per gli stessi utenti, proprio nel momento in cui sono ricoverati in strutture residenziali”

5.4.6. In ogni caso, e sebbene riferibile ad un diverso contesto, è poi ancora opportuno ricordare quanto sostenuto dalla citata giurisprudenza, per cui “l'art. 12 del d.lgs. 502/92, nel prevedere, con riguardo ai criteri di divisione del fondo sanitario nazionale, che la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, anche con riferimento alla popolazione residente, non esclude che all'interno di quest'ultima possano essere ricompresi quei soggetti che, pur avendo trasferito la residenza anagrafica in altre regioni a seguito di un lungo ricovero ospedaliero, debbano essere ancora ritenuti residenti nel luogo in cui vivevano al momento del ricovero con riguardo alle prestazioni economiche cui è tenuta la U.S.L. che li ha avviati alle cure” (così, in motivazione C.d.S., V, n. 6300/03 cit.)”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Trento 423 del 2014

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