Tag Archive for: Amministrativo

Quando è possibile l’affidamento d’urgenza diretto?

30 Giu 2014
30 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 24 giugno 2014 n. 908 si occupa della possibilità di affidare direttamente in via d’urgenza una gara pubblica affermando che: “Nondimeno, ritiene il Collegio, in disparte le ragioni rappresentate in atti dalla resistente, che le censure svolte dalla ricorrente non sono fondate proprio perché l’ordinamento prevede, anche per superare particolari ed estemporanee esigenze, la possibilità di procedure straordinarie, come quella di fatto assunta dalla stazione appaltante che, a fronte della estrema urgenza di provvedere a soddisfare pubbliche necessità, consentano alla stessa, impregiudicata ogni eventuale e futura azione risarcitoria, di affidare direttamente il servizio per evitare futuri e sicuri nocumenti di interessi costituzionalmente prevalenti, danni, comunque, non direttamente riconducibili alla pregressa azione pubblica.

Infatti, l’art. 57, comma 2, lettera c) del d.lgs 163/2006 in uno con il 6° comma del citato articolo, prevede un affidamento diretto del servizio anche a prescindere dalla individuazione e dall’interpello di altri operatori economici.

Pertanto, ciò che assume oggettiva e dirimente valenza nello scrutinio del provvedimento censurato, non è tanto la sua successiva giustificazione che la resistente ha fornito al riguardo, quanto la oggettiva e formale determinazione così come si palesa dalla motivazione del provvedimento.

Nel caso di specie, risulta dagli atti, che la gara indetta dalla stazione appaltante per sopperire alle impellenti esigenze degli alunni del comune di Verona è stata sospesa da questo Tribunale, così che la conseguente ed urgente situazione che la p.a. ha dovuto risolvere non può configurarsi quale azione elusiva della disciplina dei contratti ad evidenza pubblica, né tale evenienza può essere imputata ad un negligente ritardo nel bandire la gara ( Cons. St., sez. V, 16 novembre 2005, n.6392).

La resistente, nel provvedimento contestato, ha dato conto delle ragioni d’urgenza – che il Collegio condivide – che attengono alla soddisfazione delle esigenze primarie dei ragazzi che frequentano i campi scuola estivi, circoscrivendole in limitato arco temporale, così da sopperire a tali contingenze.

Ha altresì dimostrato che l’avvio di una procedura negoziata, anche senza pubblicazione del bando, avrebbe compromesso, per un tempo non sopportabile, la somministrazione del servizio.

E’ appena il caso di osservare che la natura del servizio oggetto di appalto - che, come detto, riguarda la refezione scolastica -, non può subire interruzioni senza compromettere gravemente i diritti fondamentali ed essenziali degli alunni e giustifica, pertanto, l’esecuzione d’urgenza del riferito servizio anche omettendo la consultazione di altri operatori economici.

Ciò naturalmente non esime la p.a. di rispondere, eventualmente, delle negative conseguenze economiche cagionate con il suo comportamento e con i suoi atti che, però, dovranno essere complessivamente valutate e sollevate solo successivamente alla definizione della vicenda”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 908 del 2014

Il ricorso giurisdizionale deve essere circostanziato per non essere dichiarato inammissibile

30 Giu 2014
30 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 24 giugno 2014 n. 904 dichiara inammissibile il ricorso giurisdizionale - avverso la pronuncia di rigetto di un precedente ricorso gerarchico - in quanto troppo generico: “Il Collegio osserva, in disparte le argomentazioni al riguardo avanzate dalla difesa ricorrente, che, in realtà, come esattamente rilevato dalla difesa erariale, la domanda si presenta generica e sfornita di qualsivoglia elemento probatorio.

Infatti la puntuale disquisizione teorica svolta dalla difesa si limita ad una mera ricognizione normativa ma non indica, né i servizi resi, né le modalità degli stessi, né tanto meno i giorni in cui sono stati svolti tali servizi ed omette sinanche di rappresentare l’orario di servizio cui i ricorrenti erano comandati in uno con l’ordine di servizio predisposto dal comando.

Tali elementi probatori, il cui onere è da imputare ai ricorrenti, non risultano dagli atti, così che il petitum sostanziale risulta parziale e non adeguatamente supportato da sicuri e certi riscontri.

In altre parole la richiesta del ricorrente si limita ad una mero annullamento dell’atto censurato, senza, però, indicare le ragioni concrete di tali censure.

Né il Tribunale può, nel presente contesto giudiziario, operare un’attività di soccorso delle omissioni poste in essere dalla difesa.

Ne consegue, quindi, che la genericità della istanza comporta, da sempre, la inammissibilità del ricorso ( Cons.St., sez. VI, 25 febbraio 1966, n.209).

Né, d’altra parte, consta dagli atti un rifiuto della p.a. all’accesso documentale nei termini sopra indicati.

In altri termini la genericità dei motivi di ricorso non è dovuto ad un fatto dell’amministrazione che, quantunque ritualmente intimata, non ha rilasciato le copie dei documenti comprovanti le richieste disattese, né risulta attivata una procedura di accesso agli atti per acquisire la prova documentale di quanto reclamato.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità della istanza”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 904 del 2014

Il Comune di Napoli consente la trascrizione del matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso

27 Giu 2014
27 Giugno 2014

A partire dal 30/06/2014 i matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero, potranno essere trascritti nei registri di stato civile del Comune di Napoli per effetto della Direttiva emanata al riguardo dal Sindaco Luigi de Magistris in data 23/06/2014. La trascrizione potrà essere domandata dall'interessato.

direttiva_del_sindaco

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24729

Risposta del sottosegretario Baretta a una interrogazione sulla tassazione delle cessioni gratuite di aree ai comuni

27 Giu 2014
27 Giugno 2014

Si può leggere la risposta al seguente link

http://www.dirittoetasse.com/article/risposta-del-sottosegretario-pier-paolo-baretta-ad-una-interrogazione-parlamentare-in-tema-di-tassazione-delle-cessioni-gratuite-di-aree-ai-comuni/534

A proposito della riscossione dei crediti di un servizio pubblico cimiteriale

27 Giu 2014
27 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 24 giugno 2014 n. 911 si occupa di alcune questioni relative alla riscossione dei crediti connessi ad un servizio pubblico di polizia cimiteriale e funeraria.

 Dopo aver chiarito la propria giurisdizione: “3.1. Come già rilevato nell’ambito di una precedente pronuncia di questo Tribunale resa su analoga controversia intervenuta fra le stessi parti (cfr. sentenza n. 168 del 2013), l’oggetto del giudizio in esame non concerne l’entità patrimoniale di “indennità, canoni o corrispettivi” di concessioni amministrative, ma riguarda la stessa riconducibilità delle operazioni poste in essere dall’opposta ASM Rovigo spa all’espletamento di un servizio pubblico affidatole dal Comune di Rovigo.

L’atto di opposizione al decreto ingiuntivo introduce censure che presuppongono tutte la contestazione della validità/legittimità di quanto fatturato dalla società in house poiché in tesi sprovvista di alcuna legittimazione al riguardo, mentre la ricorrente (ASM, società opposta) fa valere la legittimità della pretesa sulla base della natura “pubblicistica” del rapporto intrattenuto con l’impresa di onoranze funebre in base all’oggetto dell’affidamento ricevuto dal Comune.

3.2. Da ciò deriva che la pretesa patrimoniale di cui si controverte presuppone la verifica dell’esistenza (o meno) dell’affidamento di un servizio di pubblico interesse in capo all’opposta creditrice e dei suoi reali confini, dovendosi conseguentemente affermare la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli art. 118 e 133, lettera c), del c.p.a.”, si sofferma sull’atto di opposizione: “Passando all’esame dell’atto di opposizione, giova preliminarmente precisare che nel giudizio ad esso conseguente, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, poiché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, trovando così applicazione i criteri dettati dall’art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio previsti per l’adempimento contrattuale.

5.1. Infatti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo integra uno sviluppo della fase monitoria, richiedendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l’oggetto di esso non è affatto limitato ad un controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (ex plurimis, v. Cass. civ., sez. I, 22.05.2008, n. 13085; nonché, in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 19.10.2006, n. 22489)”.

 Infine conferma che, “come già rilevato da questo TAR, deve ritenersi legittima la fissazione di un diritto amministrativo per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata dal Comune, in quanto tale diritto trova congrua giustificazione nei costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto, nonché in quelli inerenti la generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio (cfr. TAR Veneto sentenza n. 2867 del 2010).

6.3. Né rileva in senso contrario il fatto che a richiedere il pagamento del diritto, con le citate modalità, sia la società in house ASM anziché personale dell’ente locale, posto che si tratta di un adempimento strettamente connesso al servizio pubblico locale affidato rispetto al quale il Comune ha provveduto a prestabilire a monte sia l’an debeatur che il quantum (cfr. delibera n. 16 del 2008)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 911 del 2014

La presenza di una polizza fideiussoria non esclude il diritto del Comune di agire per l’adempimento degli obblighi di cessione delle aree previste in una convenzione

27 Giu 2014
27 Giugno 2014

Anche questa questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 765 del 2014, già pubblicata ieri per altre parti.

Si legge nella sentenza: "Va in primo luogo evidenziato come sia pacifico che la società resistente non abbia adempiuto agli obblighi di cui alla convenzione dell’ 11 marzo 2005, per la cui esecuzione in forma specifica agisce il Comune di Padova. La resistente invece eccepisce che l’amministrazione, anziché intentare il presente giudizio, avrebbe dovuto escutere la polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata in suo favore a garanzia degli obblighi previsti nella convenzione urbanistica, evitando così il danno ora lamentato. Tale tesi appare destituita di fondamento. Ed infatti, la stipula della polizza fideiussoria non è stata accompagnata da alcuna dichiarazione abdicativa di tutti gli altri diritti spettanti all’amministrazione sulla base della convenzione dell’ 11 marzo 2005. Piuttosto, con la polizza fideiussoria in esame il terzo assicuratore si è obbligato, a titolo di garanzia, ad eseguire, a semplice richiesta del Comune, una prestazione indennitaria succedanea e diversa rispetto a quella principale posta nella convenzione a carico della R.  Obbligazione, quest’ultima, avente natura infungibile, consistendo, in particolare, nella promessa di vincolare all’uso pubblico determinate aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, e di cedere al Comune alcuni appartamenti e relativi garage.  E’ quindi evidente che la polizza in esame è accessoria alla convenzione urbanistica e determina la costituzione di un’obbligazione a scopo di garanzia, del terzo assicuratore, aggiuntiva ed autonoma rispetto a quella  principale gravante sulla società, secondo il modello della delegazione di pagamento di cui agli artt. 1268 e ss. cc. . Ne consegue che il Comune di Padova, non essendo peraltro previsto alcun beneficio di escussione, non ha incontrato alcun onere o vincolo nel decidere se escutere la polizza fideiussoria, accontentandosi di veder soddisfatto, sia pure nell’immediato, un proprio interesse meramente patrimoniale attraverso una prestazione indennitaria, peraltro limitata da un massimale di polizza, oppure perseguire la soddisfazione del proprio interesse primario all’esecuzione in forma specifica della convenzione nei termini convenuti. Il Comune, dunque, ha liberamente optato per quest’ultimo rimedio chiedendo l’esecuzione della convenzione. E, d’altra parte, la prima via appariva a prima vista molto meno vantaggiosa per il Comune. Considerato infatti che il massimale di polizza (fissato in € 343.619,22) è stato determinato in misura pari al 70% del presunto costo delle opere oggetto della presente domanda di sentenza costitutiva, se ne può agevolmente dedurre la funzione meramente indennitaria e cauzionale della polizza; e ciò ad ulteriore testimonianza di come rimanesse impregiudicata la possibilità per il Comune di ottenere la specifica esatta prestazione oggetto della propria aspettativa, ovvero il trasferimento della proprietà degli immobili e la costituzione dei vincoli ad uso pubblico. Pertanto, la scelta dell’amministrazione di richiedere l’adempimento in natura dell’obbligazione principale appare pienamente legittima, non contestabile, né in contrasto con gli obblighi contrattuali di buona fede e correttezza.  Di fronte a tale richiesta la società Relax era tenuta ad adempiere, trasferendo senza ritardo la proprietà degli immobili in discussione".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 765 del 2014

Convegno di Cortina 2014: azione amministrativa consensuale, tra suggestioni privatistiche e vincoli di diritto pubblico

26 Giu 2014
26 Giugno 2014

Il tradizionale convegno di studi dell’Associazione veneta degli avvocati amministrativisti di Cortina d’Ampezzo si terrà quest’anno l’11 e 12 luglio prossimi e sarà dedicato all’azione amministrativa consensuale, tra suggestioni privatistiche e vincoli di diritto pubblico”.

Nel corso delle due giornate, presso il cinema Eden, vi saranno gli interventi - venerdi 11 luglio (dalle ore 16) - di Pier Luigi Portaluri  (“il perseguimento dell’interesse pubblico mediante il ricorso agli strumenti di diritto privato: quali limiti all’autonomia negoziale della P.A. ?”), di Stefano Bigolaro (“la partecipazione del privato al procedimento amministrativo e l’utilizzo degli accordi ex art. 11 della legge n. 241 del 1990”) e di Patrizia Marzaro (“gli obblighi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, dalla legge n. 241 del 1990 alla legge anticorruzione”); e sabato 12 luglio (dalle ore 10), di Tiziano Tessaro (“principio di buon andamento, patto di stabilità e vincoli di bilancio”), di Silvia Coppari, (“il project financing”), di Paolo Piva (“ricorso della P.A agli strumenti del diritto privato e vincoli di diritto europeo”), di Francesco Volpe (“quale futuro per il procedimento amministrativo ?”).

A presiedere le due giornate, Stefano Baccarini e Paolo Stella Richter.

Per leggere il programma completo del convegno, clicca qui.

La partecipazione consentirà l’attribuzione dei crediti formativi in ragione delle ore di durata delle due giornate.

Per ogni informazione si prega di fare riferimento alla segreteria organizzativa del convegno (bigolaro@studiodomenichelli.it; calegari@lexpd.net).

pieghevole convegno Cortina 2014

L’ulteriore riforma della P.A.

26 Giu 2014
26 Giugno 2014
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014 , n. 90 .
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.

Le disposizioni entrano in vigore dal 25.06.2014.

Di particolare interesse:
Art. 1. (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)
Art. 3. (Semplificazione e flessibilità nel turn-over)
Art. 4. (Mobilità obbligatoria e volontaria)
Art. 5. (Assegnazione di nuove mansioni)
Art. 6. (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)
Art. 7. (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)
Art. 9. (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)
Art. 10. (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)
Art. 11. (Disposizioni sul personale delle regioni ed egli enti locali)
Art. 13. (Incentivi per la progettazione)

Art. 16. (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)
Art. 17. (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
Art. 18. (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)
Art. 19. (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)
Art. 23. (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane)
Art. 29. (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)
Art. 32. (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)
Art. 35. (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)
Art. 36. (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)
Art. 37. (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)
Art. 39. (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)
Art. 40. (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)
Art. 41. (Misure per il contrasto all'abuso del processo)
Art. 47. (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione) 

(Tratto da http://www.ptpl.altervista.org/)

Daniele Iselle 

Misure urgenti per la semplifi cazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffi ci giudiziari

Prassi di riferimento UNI: linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi – Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione

26 Giu 2014
26 Giugno 2014
La prassi di riferimento fornisce le linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi urbani e periurbani - quali parchi e giardini pubblici e privati, parchi e giardini storici pubblici e privati, alberate stradali, verde a corredo delle infrastrutture, parcheggi alberati, percorsi ciclo-pedonali, ecc. - orientando la pianificazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione degli stessi, nonché la produzione di materiale vegetale. 
 
Lo scopo della prassi di riferimento è individuare degli obiettivi di qualità ambientale, economica e sociale relativi alla gestione territoriale.
 
In un’ottica di applicazione della Legge “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (n.10 del 14 gennaio 2013, GU n.27 dell’1 febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013), l’utilizzo del presente documento consente alle amministrazioni pubbliche, ma anche ai professionisti del settore e alla società civile, di orientare politiche integrate di sostenibilità urbana finalizzate all’estensione e alla qualità degli spazi verdi.
 
geom. Daniele Iselle
 

Se il privato non rispetta la convenzione urbanistica il comune può chiedere la sentenza ex art. 2932 c.c. e in aggiunta anche il risarcimento del danno

26 Giu 2014
26 Giugno 2014

Segnaliamo anche questo passaggio della sentenza del TAR Veneto n. 765  del 2014, relativa all'inadempimento da parte del privato agli obblighi di trasferimento degli immobili al Comune, obblighi nascenti da una convenzione urbanistica: "Di fronte a tale richiesta la società R. era tenuta ad adempiere, trasferendo senza ritardo la proprietà degli immobili in discussione. Essendo quest’ultima rimasta inerte pur a fronte delle plurime diffide inviate dall’amministrazione, ed avendo costretto il Comune di Padova ad agire in giudizio per l’esecuzione specifica di tale obbligo ai sensi dell’art. 2932 c.c., essa - oltre a soggiacere agli effetti della sentenza costitutiva del trasferimento - essendosi resa responsabile dell’inadempimento alla convenzione, è tenuta al risarcimento del danno derivante al Comune dal mancato godimento di tali tre alloggi e quattro garage nel periodo che va dal 13 agosto 2009 (tre mesi dal collaudo ex convenzione) ad oggi....

Quanto invece alla quantificazione del danno, si ritiene che questa possa essere determinata sulla base del valore del canone di locazione di tali immobili nel periodo di riferimento. Nel caso di specie tale accertamento - per il quale il Comune aveva chiesto l’esperimento di una CTU - risulta nel caso di specie agevolato, essendo stati, gli immobili in questione, effettivamente concessi in
locazione da parte della R. s.r.l. . A tal fine, su sollecitazione del Tribunale, il Comune di Padova ha depositato in giudizio copia delle visure da cui risulta l’effettivo ammontare del canone di locazione annuale di ciascuno dei tre appartamenti con relativi garage. Successivamente, il Comune ha anche prodotto copia dei tre contratti di locazione, e ciò anche al di là del termine assegnato: termine, tuttavia, non perentorio, venendo qui in questione l’esercizio del potere acquisitivo del giudice, ed essendo contraria a principi di economia processuale l’inibita acquisizione di dati conoscitivi – in parte, peraltro, nel caso di specie, già risultanti dagli atti – ove ritenuti utili per la decisione, ferme restando le esigenze di difesa, nella fattispecie soddisfatte con la possibilità di discutere di tali dati all’udienza odierna (cfr., per il principio, Cons. St., sez. VI, 6.4.2007, n. 1560 e 10.3.2011, n. 1538). Peraltro, i dati così acquisiti corrispondono per la gran parte (eccetto il box sub 35 non locato) a quelli posti a base della stima del danno effettuata dal capo settore patrimonio del Comune, sin dall’inizio versata in atti (doc. 13); stima che, dunque, nella parte che qui interessa, viene confermata nella sua attendibilità e può essere posta a fondamento della presente liquidazione del danno, senza necessità di conferire incarico ad un CTU. Ne consegue che, sulla base dei dati acquisiti in esito all’istruttoria e della stima del settore patrimonio del Comune (aggiornata all’attualità sulla base del 75% dell’indice Istat), il danno da mancato godimento degli appartamenti e dei garage, nel periodo gennaio 2010 – maggio 2014, può essere determinato come segue:

canone anno 2010, € 21.702,24
canone anno 2011, € 22.060,33
canone anno 2012, € 22.473,96
canone anno 2013, € 22.844,78
canone anno 2014 (fino a maggio compreso), € 9.561,49;
per un totale di € 98.642,80.
A tale somma, al fine di determinare il mancato utile netto, devono essere sottratte le spese (solo quelle documentate) affrontate, nel periodo in questione, dalla società Relax per IMU, ICI e condominio, come da quest’ultima richiesto. Tali spese, anche sulla base dello schema riepilogativo della società (doc. 3), non oggetto di specifiche contestazioni da parte del Comune, possono essere determinate in: € 9.665,08 per ICI/IMU, ed € 10.573,91 (€ 9.201,65 + € 1.372,26 in relazione al sub 35) per spese condominiali. Per un totale di € 20.239,00. Per cui dalla differenza ne risulta un utile netto mancato di € 78.403,80. Somma che può essere arrotondata in € 80.000,00 considerando, in via equitativa, il valore degli interessi legali maturati anno per anno sulle somme non tempestivamente percepite".

Dario Meneguzzo - avvocato

 

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