Quando è possibile l’affidamento d’urgenza diretto?
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 24 giugno 2014 n. 908 si occupa della possibilità di affidare direttamente in via d’urgenza una gara pubblica affermando che: “Nondimeno, ritiene il Collegio, in disparte le ragioni rappresentate in atti dalla resistente, che le censure svolte dalla ricorrente non sono fondate proprio perché l’ordinamento prevede, anche per superare particolari ed estemporanee esigenze, la possibilità di procedure straordinarie, come quella di fatto assunta dalla stazione appaltante che, a fronte della estrema urgenza di provvedere a soddisfare pubbliche necessità, consentano alla stessa, impregiudicata ogni eventuale e futura azione risarcitoria, di affidare direttamente il servizio per evitare futuri e sicuri nocumenti di interessi costituzionalmente prevalenti, danni, comunque, non direttamente riconducibili alla pregressa azione pubblica.
Infatti, l’art. 57, comma 2, lettera c) del d.lgs 163/2006 in uno con il 6° comma del citato articolo, prevede un affidamento diretto del servizio anche a prescindere dalla individuazione e dall’interpello di altri operatori economici.
Pertanto, ciò che assume oggettiva e dirimente valenza nello scrutinio del provvedimento censurato, non è tanto la sua successiva giustificazione che la resistente ha fornito al riguardo, quanto la oggettiva e formale determinazione così come si palesa dalla motivazione del provvedimento.
Nel caso di specie, risulta dagli atti, che la gara indetta dalla stazione appaltante per sopperire alle impellenti esigenze degli alunni del comune di Verona è stata sospesa da questo Tribunale, così che la conseguente ed urgente situazione che la p.a. ha dovuto risolvere non può configurarsi quale azione elusiva della disciplina dei contratti ad evidenza pubblica, né tale evenienza può essere imputata ad un negligente ritardo nel bandire la gara ( Cons. St., sez. V, 16 novembre 2005, n.6392).
La resistente, nel provvedimento contestato, ha dato conto delle ragioni d’urgenza – che il Collegio condivide – che attengono alla soddisfazione delle esigenze primarie dei ragazzi che frequentano i campi scuola estivi, circoscrivendole in limitato arco temporale, così da sopperire a tali contingenze.
Ha altresì dimostrato che l’avvio di una procedura negoziata, anche senza pubblicazione del bando, avrebbe compromesso, per un tempo non sopportabile, la somministrazione del servizio.
E’ appena il caso di osservare che la natura del servizio oggetto di appalto - che, come detto, riguarda la refezione scolastica -, non può subire interruzioni senza compromettere gravemente i diritti fondamentali ed essenziali degli alunni e giustifica, pertanto, l’esecuzione d’urgenza del riferito servizio anche omettendo la consultazione di altri operatori economici.
Ciò naturalmente non esime la p.a. di rispondere, eventualmente, delle negative conseguenze economiche cagionate con il suo comportamento e con i suoi atti che, però, dovranno essere complessivamente valutate e sollevate solo successivamente alla definizione della vicenda”.
dott. Matteo Acquasaliente
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