A proposito della riscossione dei crediti di un servizio pubblico cimiteriale

27 Giu 2014
27 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 24 giugno 2014 n. 911 si occupa di alcune questioni relative alla riscossione dei crediti connessi ad un servizio pubblico di polizia cimiteriale e funeraria.

 Dopo aver chiarito la propria giurisdizione: “3.1. Come già rilevato nell’ambito di una precedente pronuncia di questo Tribunale resa su analoga controversia intervenuta fra le stessi parti (cfr. sentenza n. 168 del 2013), l’oggetto del giudizio in esame non concerne l’entità patrimoniale di “indennità, canoni o corrispettivi” di concessioni amministrative, ma riguarda la stessa riconducibilità delle operazioni poste in essere dall’opposta ASM Rovigo spa all’espletamento di un servizio pubblico affidatole dal Comune di Rovigo.

L’atto di opposizione al decreto ingiuntivo introduce censure che presuppongono tutte la contestazione della validità/legittimità di quanto fatturato dalla società in house poiché in tesi sprovvista di alcuna legittimazione al riguardo, mentre la ricorrente (ASM, società opposta) fa valere la legittimità della pretesa sulla base della natura “pubblicistica” del rapporto intrattenuto con l’impresa di onoranze funebre in base all’oggetto dell’affidamento ricevuto dal Comune.

3.2. Da ciò deriva che la pretesa patrimoniale di cui si controverte presuppone la verifica dell’esistenza (o meno) dell’affidamento di un servizio di pubblico interesse in capo all’opposta creditrice e dei suoi reali confini, dovendosi conseguentemente affermare la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli art. 118 e 133, lettera c), del c.p.a.”, si sofferma sull’atto di opposizione: “Passando all’esame dell’atto di opposizione, giova preliminarmente precisare che nel giudizio ad esso conseguente, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, poiché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, trovando così applicazione i criteri dettati dall’art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio previsti per l’adempimento contrattuale.

5.1. Infatti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo integra uno sviluppo della fase monitoria, richiedendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l’oggetto di esso non è affatto limitato ad un controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (ex plurimis, v. Cass. civ., sez. I, 22.05.2008, n. 13085; nonché, in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 19.10.2006, n. 22489)”.

 Infine conferma che, “come già rilevato da questo TAR, deve ritenersi legittima la fissazione di un diritto amministrativo per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata dal Comune, in quanto tale diritto trova congrua giustificazione nei costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto, nonché in quelli inerenti la generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio (cfr. TAR Veneto sentenza n. 2867 del 2010).

6.3. Né rileva in senso contrario il fatto che a richiedere il pagamento del diritto, con le citate modalità, sia la società in house ASM anziché personale dell’ente locale, posto che si tratta di un adempimento strettamente connesso al servizio pubblico locale affidato rispetto al quale il Comune ha provveduto a prestabilire a monte sia l’an debeatur che il quantum (cfr. delibera n. 16 del 2008)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 911 del 2014

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