Il ricorso giurisdizionale deve essere circostanziato per non essere dichiarato inammissibile

30 Giu 2014
30 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 24 giugno 2014 n. 904 dichiara inammissibile il ricorso giurisdizionale - avverso la pronuncia di rigetto di un precedente ricorso gerarchico - in quanto troppo generico: “Il Collegio osserva, in disparte le argomentazioni al riguardo avanzate dalla difesa ricorrente, che, in realtà, come esattamente rilevato dalla difesa erariale, la domanda si presenta generica e sfornita di qualsivoglia elemento probatorio.

Infatti la puntuale disquisizione teorica svolta dalla difesa si limita ad una mera ricognizione normativa ma non indica, né i servizi resi, né le modalità degli stessi, né tanto meno i giorni in cui sono stati svolti tali servizi ed omette sinanche di rappresentare l’orario di servizio cui i ricorrenti erano comandati in uno con l’ordine di servizio predisposto dal comando.

Tali elementi probatori, il cui onere è da imputare ai ricorrenti, non risultano dagli atti, così che il petitum sostanziale risulta parziale e non adeguatamente supportato da sicuri e certi riscontri.

In altre parole la richiesta del ricorrente si limita ad una mero annullamento dell’atto censurato, senza, però, indicare le ragioni concrete di tali censure.

Né il Tribunale può, nel presente contesto giudiziario, operare un’attività di soccorso delle omissioni poste in essere dalla difesa.

Ne consegue, quindi, che la genericitĂ  della istanza comporta, da sempre, la inammissibilitĂ  del ricorso ( Cons.St., sez. VI, 25 febbraio 1966, n.209).

Né, d’altra parte, consta dagli atti un rifiuto della p.a. all’accesso documentale nei termini sopra indicati.

In altri termini la genericità dei motivi di ricorso non è dovuto ad un fatto dell’amministrazione che, quantunque ritualmente intimata, non ha rilasciato le copie dei documenti comprovanti le richieste disattese, né risulta attivata una procedura di accesso agli atti per acquisire la prova documentale di quanto reclamato.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità della istanza”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 904 del 2014

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