5 Gennaio 2015
Il T.A.R. chiarisce la portata dell’art. 38, c. 1 del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa”. Il Collegio afferma che l’annullamento giurisdizionale di un titolo edilizio illegittimo, non comporta automaticamente l’obbligo per la P.A. di disporre la demolizione dell’opera abusiva. L’ente, al contrario, valutando le peculiarità de caso concreto egli interessi in gioco, può disporre l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal suddetto articolo.
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