E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2021 il ricorso alla Corte Costituzionale contro l'articolo 7 della l.r. del Veneto n. 19 del 2021, in materia di stato legittimo degli immobili, redatto dalla Avvocatura dello Stato su impulso del Governo
E' stata pubblicata sul Bur n. 135 del 12 ottobre 2021 la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1306 del 28 settembre 2021, riguardante la competenza a emettere il parere tecnico regionale sulle richieste di modifica delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI).
Ai sensi delle norme di attuazione dei PAI, infatti,la Regione deve esprimere un parere tecnico sulle richieste di modifica delle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica. Fino ad ora tale parere è stato reso con DGR a meno che non si trattasse di situazioni di limitata entità in cui il provvedimento era espresso con Decreto dal Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo. Per semplificare la procedura istruttoria la Regione ha stabilito che il parere tecnico venga espresso con Decreto dal Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo.
Sul Bur n. 135 del 12 ottobre 2021 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1307 del 28 settembre 2021, recante: "Ridefinizione della composizione della Commissione Tecnica per il Parere sulle osservazioni, opposizioni e concorrenze, istituita per l'espressione di pareri da formulare secondo i criteri previsti dall'art. 9 del R.D.1775/1933".
E' stata pubblicata sul Bur n. 134 del 08 ottobre 2021 la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1318 del 28 settembre 2021, recante <Definizione dei criteri di individuazione degli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' ". Deliberazione n. 79/CR del 28 luglio 2021>.
Con il presente provvedimento, a seguito del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare, vengono definitivamente approvati i criteri di individuazione degli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 14/2017 redatti dalla Giunta regionale in adempimento di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 14/2017.
Il TAR Veneto ricorda che il P.I. non può andare contro le disposizioni previste dal PAT.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’approvazione di un P.U.A. di iniziativa privata costituisce per il Comune esercizio di un potere discrezionale e non vincolato, anche se conforme al P.R.G.: l’eventuale diniego di approvazione può derivare da ragioni interne al P.U.A. (es. l’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento), oppure da ragioni esterne (es. la necessità di valutarne la conformità a strumenti sovraordinati).
Il Consiglio ha altresì chiarito che il P.T.C.P., quale strumento urbanistico sovracomunale, non modifica direttamente il regime della edificabilità dei suoli, ma si rivolge al pianificatore locale, nei confronti del quale si pone in un rapporto di distinte competenze e non di gerarchia. Laddove il Comune debba approvare non il rilascio di un singolo titolo edilizio, bensì di una progettualità di zona quale quella del P.U.A., è necessario il raccordo con la fonte territorialmente sovraordinata.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Sul Bur n. 127 del 21/09/2021 è stata pubblicata la DGRV n. 1222 del 07 settembre 2021, recante "Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies".
Con il provvedimento viene data attuazione al comma 5 quinquies dell'art. 44 della LR del Veneto n. 11/2004, come modificato dalla LR n. 29/2019, e all'art. 12, comma 4, di quest'ultima legge regionale. Vengono, infatti, individuate le caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero, la cura e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli, bardotti), non destinati alla produzione alimentare, nel rispetto delle esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere di tali animali. Le suddette strutture, che non si configurano come allevamento e devono essere prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, sono realizzabili in zona agricola in deroga ai commi 2 e 3 dall'art. 44 della LR n. 11/04, ovvero senza il titolo di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola che rispetti i determinati requisiti minimi, nonché senza la presentazione del piano aziendale.
Il Consiglio di Stato, in sede di parere su un ricorso straordinario, si occupa di individuare il tratto distintivo del catering rispetto alla somministrazione ordinaria di alimenti e bevande (ristorazione).
In particolare, assumeva un ruolo cruciale per la controversia esaminata la possibilità, sulla base della legge della Regione Veneto n. 29/2007, che il catering possa essere effettuato presso il domicilio del committente, anche nel caso in cui questi scelga a tal fine un locale nella disponibilità del somministratore di alimenti e bevande (locale che, nel caso di specie era attiguo a quello di lavorazione degli alimenti).
Il parere conclude che, al fine di evitare che abbiano a verificarsi fenomeni elusivi tali da presentare come catering attività in realtà poste in essere con i caratteri sostanziali propri della somministrazione di alimenti e bevande tout court, ci si debba attenere scrupolosamente al precetto contenuto nella stessa legge regionale, laddove, all’art. 3, comma 1, lettera h), individua con adeguata precisione il domicilio del consumatore.
Però tale domicilio va inteso in senso ampio: esso consiste nella privata dimora del consumatore/committente, nonché nel luogo in cui egli/ella si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari e, quindi, può essere anche un locale del soggetto effettua il servizio (riservato a uno specifico consumatore e ai suoi invitati).
Ringraziamo sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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Una sentenza del Consiglio di Stato si occupa del DM 1444 del 1968, affermando che: 1) l’art. 8 del D.M. 1444/1968 va interpretato nel senso che gli edifici “preesistenti e circostanti” sono quelli con esso confinanti; 2) la giurisprudenza formatasi sulla norma dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 esclude infatti che gli elementi decorativi vadano conteggiati ai fini del rispetto delle distanze, dato che non servono ad estendere e ad ampliare la consistenza del fabbricato; 3) la norma della regione Veneto (la l.r. n. 4 del 16 marzo 2015) non appare incostituzionale, perchè è stata emanata in attuazione dell’art. 2 bis del T.U. 380/2001, che in generale consente alle Regioni stesse di emanare disposizioni derogatorie al D.M. 1444/1968, senza particolari limiti.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Pubblichiamo il link relativo alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, che ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale l'articolo 7 della legge regionale del Veneto n. 19 del 2021
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