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Veneto 2050: come incidono gli ampliamenti e le riqualificazioni ivi previste su standard urbanistici e opere di urbanizzazione
I dottori urbanisti Daniele Rallo e Luca Rampado di ASSURB - Associazione Nazionale Urbanisti, Pianificatori Territoriali e Ambientali, che sentitamente ringraziamo, ci inviano un articolo, che volentieri pubblichiamo, intitolato "Veneto 2050 Riqualificazione urbana vs nuovo zoning"
Con la nuova norma Veneto 2050 gli indici fissati dal piano comunale non hanno più alcun valore in quanto la stessa consente di derogare ai parametri urbanistico-edilizi di superficie, volume e altezza sia del Piano che dello stesso D.M. 1444/68 (Art. 11).
La base di partenza non è l’indice di edificabilità fissata dallo strumento urbanistico comunale ma l’edificio costruito (legittimo o legittimato) ed il suo corrispettivo volume.
Lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato parametrando le previsioni ai nuovi indici indotti da Veneto 2050, soprattutto per quanto concerne la dotazione di standard urbanistici ed opere di urbanizzazione in genere.
Queste ultime tra l’altro sono la pre-condizione all’applicazione della norma o in subordine il “loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico” (Art. 3).
L'articolo conclude dicendo che: "Sicuramente le possibilità offerte dalla legge Veneto 2050 combinate con la “chiusura” alle nuove espansioni dovute al blocco delle aree per il non-consumo di suolo, daranno il via ad un nuovo tipo di mercato edilizio. Al rinnovo del patrimonio edilizio esistente. A costruire sul costruito. A demolizioni con ricostruzioni e al ricambio generazionale dell’edificato obsoleto. Non sarà una operazione a breve termine. Del resto nessuna pianificazione lungimirante lo è. Sarà una operazione che modificherà il mercato per i prossimi decenni. Ma sarà una via necessarie ed obbligatoria".
VENETO 2050 RIQUALIFICAZIONE URBANA VS NUOVO ZONINIG di Daniele Rallo e Luca Rampado
L’art. 10 della l.r. Veneto n. 14/2009 è ancora vigente?
L’art. 10 della l.r. Veneto n. 14/2009 contiene una definizione di ristrutturazione la quale, secondo la Regione Veneto, sarebbe ancora vigente.
Gli art. 2 bis, c 1 ter; 3, c. 1, lett. d) e 10, c. 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, però, hanno notevolmente ampliato il concetto di ristrutturazione edilizia e si pone il problema se l'articolo 10 della legge regionale sia davvero sopravvissuto a queste novità.
Pubblichiamo una nota dell'avv. Matteo Acquasaliente che esamina la questione.
Decreto regionale sulla denuncia per l’autorizzazione sismica
Col decreto n. 241 del 20 aprile 2021 il Direttore della Direzione Difesa del suolo, in relazione all'art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e alla DGR n. 378 del 30 marzo 2021 ha disposto l'approvazione degli schemi di denuncia per l’autorizzazione sismica e dei principali documenti ed elaborati di deposito.
ALL A preavviso opere strutturali ART 93
ALL B richiesta autorizzazione sismica ART 94
ALL C richiesta autorizzazione sismica ART 61
ALL D Modello Nomina collaudatore
Si può usare la legge Veneto 2050 (l.r. 14 del 2019) se si è già usato (in parte) il vecchio piano casa?
L'articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 ("Veneto 2050") stabilisce quanto segue.
"4. Gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli edifici:
h) che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge".
La circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021 su questa disposizione scrive quanto segue (e non chiarisce niente):
"Lettera h) - esclude dall’applicazione degli articoli 6 e 7 gli edifici che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale n. 14/2009, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale n. 14/2009 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge in rassegna. In sintesi, gli edifici che, in vigenza del c.d. Piano Casa abbiano già usufruito per intero del massimo dei benefici volumetrici o di superficie allora concessi, non possono fruire di ulteriori benefici derivanti da “Veneto 2050” mentre, per converso, ove abbiano utilizzato solo in parte i bonus volumetrici o di superficie consentiti dall’allora Piano Casa, potranno avvalersi delle previsioni di “Veneto 2050”.
Sono sorti dubbi su cosa voglia dire questa disposizione ed esaminiamo 3 ipotesi.
- Supponiamo che un soggetto abbia usato il vecchio piano casa (l.r. 14 del 2009) solo in parte e adesso non voglia usare quello che gli resta del vecchio piano casa, ma usare Veneto 2050. Può farlo? Da un punto di vista letterale la legge impedisce di usare Veneto 2050 solo a chi ha già sfruttato tutti benefici del vecchio piano casa. Allora egli può passare direttamente a usare tutti i benefici di Veneto 2050 per intero? oppure deve scomputare quello che ha realizzato col vecchio piano casa da quello che oggi può fare con Veneto 2050? Oppure ancora, visto che è partito col vecchio piano casa, deve calcolare quanto gli restava col vecchio piano casa e vedere se questo può ancora essere realizzato con Veneto 2050 e può farlo solo se è ancora possibile con Veneto 2050 (vale a dire usare per il calcolo del volume la legge più restrittiva)?
- Se il soggetto del punto 1 vuole usare solo Veneto 2050, l'edificio di partenza su cui calcolare gli ampliamenti è quello originario, prima dell'intervento col primo piano casa, oppure quello che risulta dopo l'ampliamento col primo piano casa?
- L'articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 potrebbe essere interpretato in un senso del tutto diverso, vale a dire che chi è partito col vecchio piano casa ha solo la possibilità di arrivare in ogni caso fino all'ampliamento massimo calcolato col vecchio piano casa, senza tenere in alcun conto la misura degli ampliamenti calcolati con Veneto 2050 e che il riferimento a Veneto 2050 vale per le disposizioni diverse dal calcolo dei volumi? In altre parole, può arrivare a realizzare tutto quello che poteva fare col vecchio piano casa (e che ha realizzato solo in parte), ma, per esempio, non può derogare alla distanza dai confini e non può realizzare l'edificio staccato fino a 200 m, perchè Veneto 2050 non lo consente più?
Chi ha qualche idea?
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Lavori pubblici e costruzioni in zone sismiche
Sul Bur n. 58 del 30 aprile 2021 è stata pubblicata la legge regionale n. 7 del 28 aprile 2021, recante "Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Legge regionale del Veneto n. 7 del 2021
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Il progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni 2021-2027 non produce misure di salvaguardia
L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali Sede di Venezia ha emesso un comunicato nel quale chiarisce la questione.
Si legge nel comunicato:
"A seguito di alcune richieste pervenute si specifica quanto segue.
La Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato con delibera n. 2 di data 29 dicembre 2020 (G.U. n. 84 di data 8 aprile 2021) il progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006.
Tale progetto è attualmente sottoposto a una fase di consultazione pubblica, della durata di sei mesi, funzionale a garantire la partecipazione attiva delle parti interessate.
Solo per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera di adozione del Piano – venuta cioè meno la sua veste progettuale – entreranno in vigore le norme di attuazione di cui all’allegato V con contestuale cessazione di efficacia, per la parte idraulica, dei Piani per l’Assetto Idrogeologico attualmente presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, nonché delle vigenti misure di salvaguardia assunte con delibera n. 8 di data 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).
Fino a quel momento continuano ad esprimere efficacia le conoscenze, le disposizioni e le mappature dei Piani per l’Assetto Idrogeologico, nonché le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 di data 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020)".
AVVISO-EFFICACIA-DEL-PIANO-DI-GESTIONE-DEL-RISCHIO-ALLUVIONI_21_4_2021
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
La legge regionale Veneto n. 50/2019 è incostituzionale
Pubblichiamo la sentenza della C. Cost. n. 77 del 21.04.2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.r. Veneto n. 50/2019 per incompetenza della Regione, ex art. 117, c. 3 Cost.
Circolare sulla l.r. Veneto 14/2019 “Veneto 2050”
Pubblichiamo la Circolare n. 1 del 19.04.2021 "Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Disposizioni di indirizzo e applicative ai sensi dell'articolo 17, comma 8" pubblicata sul BUR Veneto n. 52 del 20.04.2021.
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioCircolare.aspx?id=446094
Declaratoria di incostituzionalità della legge: effetti sui provvedimenti amministrativi emanati
Questa sentenza risponde in modo chiaro alla domanda di quelli che ci chiedono cosa succederà se per caso la Corte Costituzionale dichiarasse costituzionalmente illegittima la legge regionale del Veneto n. 50 del 2019, il c.d. minicondono regionale.
Il TAR Catania ha spiegato che:
- la declaratoria di incostituzionalità di una legge impedisce che questa possa essere applicata ai rapporti pendenti, anche se sorti in precedenza;
- qualora sia già stato emanato un atto amministrativo sulla base della legge incostituzionale, esso non viene automaticamente caducato, bensì è affetto da illegittimità sopravvenuta, che dovrà essere dichiarata dal G.A., anche d’ufficio, oppure da un provvedimento in autotutela della P.A.;
- gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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