Edificazione in zona agricola ai sensi dell’art. 44, co. 5 l. R.V. n. 11/2004
Il TAR Veneto evidenzia che, nella versione dell’art. 44, co. 5 l. R.V. n. 11/2004 vigente a giugno 2014 (e dunque successiva alla riforma di cui alla l. R.V. n. 3/2013), i recuperi di fabbricati esistenti in zona agricola a fini residenziali sono sempre consentiti, a prescindere dalla funzionalità dell’intervento per l’attività agricola svolta sul fondo o dalla qualità di imprenditore agricolo del privato istante.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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