NecessitĂ di coerenza tra le disposizioni del PAT e quelle del P.I.
Il TAR Veneto ricorda che il P.I. non può andare contro le disposizioni previste dal PAT.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che il P.I. non può andare contro le disposizioni previste dal PAT.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’approvazione di un P.U.A. di iniziativa privata costituisce per il Comune esercizio di un potere discrezionale e non vincolato, anche se conforme al P.R.G.: l’eventuale diniego di approvazione può derivare da ragioni interne al P.U.A. (es. l’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento), oppure da ragioni esterne (es. la necessità di valutarne la conformità a strumenti sovraordinati).
Il Consiglio ha altresì chiarito che il P.T.C.P., quale strumento urbanistico sovracomunale, non modifica direttamente il regime della edificabilità dei suoli, ma si rivolge al pianificatore locale, nei confronti del quale si pone in un rapporto di distinte competenze e non di gerarchia. Laddove il Comune debba approvare non il rilascio di un singolo titolo edilizio, bensì di una progettualità di zona quale quella del P.U.A., è necessario il raccordo con la fonte territorialmente sovraordinata.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Sul Bur n. 127 del 21/09/2021 è stata pubblicata la DGRV n. 1222 del 07 settembre 2021, recante "Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies".
Con il provvedimento viene data attuazione al comma 5 quinquies dell'art. 44 della LR del Veneto n. 11/2004, come modificato dalla LR n. 29/2019, e all'art. 12, comma 4, di quest'ultima legge regionale. Vengono, infatti, individuate le caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero, la cura e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli, bardotti), non destinati alla produzione alimentare, nel rispetto delle esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere di tali animali. Le suddette strutture, che non si configurano come allevamento e devono essere prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità , sono realizzabili in zona agricola in deroga ai commi 2 e 3 dall'art. 44 della LR n. 11/04, ovvero senza il titolo di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola che rispetti i determinati requisiti minimi, nonché senza la presentazione del piano aziendale.
DGRV n. 1222 del 07 settembre 2021
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Il Consiglio di Stato, in sede di parere su un ricorso straordinario, si occupa di individuare il tratto distintivo del catering rispetto alla somministrazione ordinaria di alimenti e bevande (ristorazione).
In particolare, assumeva un ruolo cruciale per la controversia esaminata la possibilità , sulla base della legge della Regione Veneto n. 29/2007, che il catering possa essere effettuato presso il domicilio del committente, anche nel
caso in cui questi scelga a tal fine un locale nella disponibilità del somministratore di alimenti e bevande (locale che, nel caso di specie era attiguo a quello di lavorazione degli alimenti).
Il parere conclude che, al fine di evitare che abbiano a verificarsi fenomeni elusivi tali da presentare come catering attività  in realtà poste in essere con i caratteri sostanziali propri della somministrazione di alimenti e bevande tout court, ci si debba attenere scrupolosamente al precetto contenuto nella stessa legge regionale, laddove, all’art. 3, comma 1, lettera h), individua con adeguata precisione il domicilio del consumatore.
Però tale domicilio va inteso in senso ampio: esso consiste nella privata dimora del consumatore/committente, nonché nel luogo in cui egli/ella si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e  attività similari e, quindi, può essere anche un locale del soggetto effettua il servizio (riservato a uno specifico consumatore e ai suoi invitati).
Ringraziamo sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.Â
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Una sentenza del Consiglio di Stato si occupa del DM 1444 del 1968, affermando che: 1) l’art. 8 del D.M. 1444/1968 va interpretato nel senso che gli edifici “preesistenti e circostanti” sono quelli con esso confinanti; 2) la giurisprudenza formatasi sulla norma dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 esclude infatti che gli elementi decorativi vadano conteggiati ai fini del rispetto delle distanze, dato che non servono ad estendere e ad ampliare la consistenza del fabbricato; 3) la norma della regione Veneto (la l.r. n. 4 del 16 marzo 2015) non appare incostituzionale, perchè è stata emanata in attuazione dell’art. 2 bis del T.U. 380/2001, che in generale consente alle Regioni stesse di emanare disposizioni derogatorie al D.M. 1444/1968, senza particolari limiti.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Pubblichiamo il link relativo alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, che ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale l'articolo 7 della legge regionale del Veneto n. 19 del 2021Â Â
http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=15794
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 05 agosto 2021, il Governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale una parte della legge regionale del Veneto n. 19/2021, come risulta dal Comunicato stampa del Governo.
Secondo le prime informazioni, dovrebbe essere sarebbe stato impugnato solo l'art. 7 sullo stato legittimo dell'immobile.
Per gentile concessione dell'autore, che sentitamente ringraziamo, pubblichiamo gli slides del'avv. Stefano Bigolaro su demo-ricostruzione, ristrutturazione e distanze, tra modifiche al T.U. Edilizia e legislazione regionale (“Veneto 2050”), illustrate al convegno del Centro Studi Bellunese del 29 luglio 2021
Con una nota del 19 luglio 2021, l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto al Governo di impugnare davanti alla Corte Costituzionale (solo) l'articolo 7 della legge regionale veneta n. 19 del 2021, che definisce lo "stato legittimo dell'immobile", per contrasto con i principi della legislazione statale.
E' interessante evidenziare che nessuna censura è stata sollevata nei confronti degli altri articoli della legge e, in particolare, sull'articolo 6, che consente la eliminazione degli abusi edilizi nel contesto di un altro intervento edilizio, come la ristrutturazione, disposizione di grande utilità pratica.
Il TAR Veneto si occupa di un intervento edilizio realizzato in base alla l.r. n. 61/1985, con riferimento alla applicazione degli articoli 92 e 93 della legge (variazioni essenziali e parziali difformitĂ ), e specifica che gli interventi abusi devono essere demoliti anche se sono conformi agli strumenti urbanistici, se essi non vengano sanati.
Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in giurisprudenza
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