Tag Archive for: venetoius

L’art. 10 della l.r. Veneto n. 14/2009 è ancora vigente?

07 Mag 2021
7 Maggio 2021

L’art. 10 della l.r. Veneto n. 14/2009 contiene una definizione di ristrutturazione la quale, secondo la Regione Veneto, sarebbe ancora vigente.

Gli art. 2 bis, c 1 ter; 3, c. 1, lett. d) e 10, c. 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, però, hanno notevolmente ampliato il concetto di ristrutturazione edilizia e si pone il problema se l'articolo 10 della legge regionale sia davvero sopravvissuto a queste novità.

Pubblichiamo una nota dell'avv. Matteo Acquasaliente che esamina la questione.

art. 10 

 

Decreto regionale sulla denuncia per l’autorizzazione sismica

06 Mag 2021
6 Maggio 2021

Col decreto n. 241 del  20 aprile 2021 il Direttore della Direzione Difesa del suolo, in relazione all'art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e alla DGR n. 378 del 30 marzo 2021 ha disposto l'approvazione degli schemi di denuncia per l’autorizzazione sismica e dei principali documenti ed elaborati di deposito.

DDR 241 20_04_2021

ALL A preavviso opere strutturali ART 93

ALL B richiesta autorizzazione sismica ART 94

ALL C richiesta autorizzazione sismica ART 61

ALL D Modello Nomina collaudatore

ALL E Modello asseverazione

 

 

Si può usare la legge Veneto 2050 (l.r. 14 del 2019) se si è già usato (in parte) il vecchio piano casa?

04 Mag 2021
4 Maggio 2021

L'articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 ("Veneto 2050") stabilisce quanto segue.

"4.   Gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli edifici:

h)   che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge".

La circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021 su questa disposizione scrive quanto segue (e non chiarisce niente):

"Lettera h) - esclude dall’applicazione degli articoli 6 e 7 gli edifici che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale n. 14/2009, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale n. 14/2009 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge in rassegna. In sintesi, gli edifici che, in vigenza del c.d. Piano Casa abbiano già usufruito per intero del massimo dei benefici volumetrici o di superficie allora concessi, non possono fruire di ulteriori benefici derivanti da “Veneto 2050” mentre, per converso, ove abbiano utilizzato solo in parte i bonus volumetrici o di superficie consentiti dall’allora Piano Casa, potranno avvalersi delle previsioni di “Veneto 2050”.

Sono sorti dubbi su cosa voglia dire questa disposizione ed esaminiamo 3 ipotesi.

  1. Supponiamo che un soggetto abbia usato il vecchio piano casa (l.r. 14 del 2009)  solo in parte e adesso non voglia usare quello che gli resta del vecchio piano casa, ma usare Veneto 2050. Può farlo? Da un punto di vista letterale la legge impedisce di usare Veneto 2050 solo a chi ha già sfruttato tutti benefici del vecchio piano casa. Allora egli può passare direttamente a usare tutti i benefici di Veneto 2050 per intero? oppure deve scomputare quello che ha realizzato col vecchio piano casa da quello che oggi può fare con Veneto 2050? Oppure ancora, visto che è partito col vecchio piano casa, deve calcolare quanto gli restava col vecchio piano casa e vedere se questo può ancora essere realizzato con Veneto 2050 e può farlo solo se è ancora possibile con Veneto 2050 (vale a dire usare per il calcolo del volume la legge più restrittiva)? 
  2. Se il soggetto del punto 1 vuole usare solo Veneto 2050, l'edificio di partenza su cui calcolare gli ampliamenti è quello originario, prima dell'intervento col primo piano casa, oppure quello che risulta dopo l'ampliamento col primo piano casa?
  3. L'articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 potrebbe essere interpretato in un senso del tutto diverso, vale a dire che chi è partito col vecchio piano casa ha solo la possibilità  di arrivare in ogni caso fino all'ampliamento  massimo calcolato col vecchio piano casa, senza tenere in alcun conto la misura degli ampliamenti calcolati con Veneto 2050 e che il riferimento  a Veneto 2050 vale per le disposizioni diverse  dal calcolo dei volumi? In altre parole, può arrivare a realizzare tutto quello che poteva fare col vecchio piano casa (e che ha realizzato solo in parte), ma, per esempio, non può derogare alla distanza dai confini e non può realizzare l'edificio staccato fino a 200 m, perchè Veneto 2050 non lo consente più?

Chi ha qualche idea? 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Lavori pubblici e costruzioni in zone sismiche

30 Apr 2021
30 Aprile 2021

Sul Bur n. 58 del 30 aprile 2021 è stata pubblicata la legge regionale n. 7 del 28 aprile 2021, recante "Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Legge regionale del Veneto n. 7 del 2021

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Il progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni 2021-2027 non produce misure di salvaguardia

22 Apr 2021
22 Aprile 2021

L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali Sede di Venezia ha emesso un comunicato nel quale chiarisce la questione.

Si legge nel comunicato: 

"A seguito di alcune richieste pervenute si specifica quanto segue.

La Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato con delibera n. 2 di data 29 dicembre 2020 (G.U. n. 84 di data 8 aprile 2021) il progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006.

Tale progetto è attualmente sottoposto a una fase di consultazione pubblica, della durata di sei mesi, funzionale a garantire la partecipazione attiva delle parti interessate.

Solo per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera di adozione del Piano – venuta cioè meno la sua veste progettuale – entreranno in vigore le norme di attuazione di cui all’allegato V con contestuale cessazione di efficacia, per la parte idraulica, dei Piani per l’Assetto Idrogeologico attualmente presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, nonché delle vigenti misure di salvaguardia assunte con delibera n. 8 di data 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).

Fino a quel momento continuano ad esprimere efficacia le conoscenze, le disposizioni e le mappature dei Piani per l’Assetto Idrogeologico, nonché le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 di data 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020)".

AVVISO-EFFICACIA-DEL-PIANO-DI-GESTIONE-DEL-RISCHIO-ALLUVIONI_21_4_2021

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

La legge regionale Veneto n. 50/2019 è incostituzionale

21 Apr 2021
21 Aprile 2021

Pubblichiamo la sentenza della C. Cost. n. 77 del 21.04.2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.r. Veneto n. 50/2019 per incompetenza della Regione, ex art. 117, c. 3 Cost.

pronuncia_77_2021

Circolare sulla l.r. Veneto 14/2019 “Veneto 2050”

20 Apr 2021
20 Aprile 2021

Pubblichiamo la Circolare n. 1 del 19.04.2021 "Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Disposizioni di indirizzo e applicative ai sensi dell'articolo 17, comma 8" pubblicata sul BUR Veneto n. 52 del 20.04.2021.

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioCircolare.aspx?id=446094

Declaratoria di incostituzionalità della legge: effetti sui provvedimenti amministrativi emanati

20 Apr 2021
20 Aprile 2021

Questa sentenza risponde in modo chiaro alla domanda di quelli che ci chiedono cosa succederà se per caso la Corte Costituzionale dichiarasse costituzionalmente illegittima la legge regionale del Veneto n. 50 del 2019, il c.d. minicondono regionale. 

Il TAR Catania ha spiegato che:

- la declaratoria di incostituzionalità di una legge impedisce che questa possa essere applicata ai rapporti pendenti, anche se sorti in precedenza;

- qualora sia già stato emanato un atto amministrativo sulla base della legge incostituzionale, esso non viene automaticamente caducato, bensì è affetto da illegittimità sopravvenuta, che dovrà essere dichiarata dal G.A., anche d’ufficio, oppure da un provvedimento in autotutela della P.A.;

- gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Il Consiglio di Stato si esprime sulle altezze massime previste dal vecchio Piano Casa e sulla loro costituzionalità

02 Apr 2021
2 Aprile 2021

Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa alle altezze massime che potrebbero essere assentite ai sensi del cd. “Piano Casa” (l. R.V. n. 14/2009 e ss.mm.ii.), nell’ambito dell’impugnazione di una sentenza del TAR Veneto.

In particolare il G.A. ha confermato la decisione del giudice di primo grado, dichiarando l’applicabilità confinata della disciplina del Piano Casa sulle altezze massime assentibili (art. 9, co. 8-bis), che a detta della giurisprudenza trova come suo limite sia la lettera della norma – che dichiara “sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente” – sia la natura eccezionale della disciplina.

Ciò posto, il Consiglio di Stato si sofferma sulla costituzionalità o meno della normativa de qua, posto che la Corte Costituzionale, a cui aveva rimesso la questione, ne aveva dichiarato l’inammissibilità: e la conclusione cui arriva il giudice di appello rispecchia la sua prima valutazione. Il Giudice conferma infatti la sussistenza di una prevalenza della disciplina dettata dal d.m. n. 1444/1968 in tema (anche) di altezze massime sulla disciplina derogatoria regionale, evidenziando che il superamento dei limiti posti dal decreto costituirebbe, di per sé, violazione di una norma statale inderogabile (in quanto il d.m. è stato adottato su delega dell’art. 41-quinquies l. n. 1150/1942).

Aggiunge il Consiglio di Stato che tale normativa statale non solo prevale sui regolamenti locali, ma sarebbe anche derogabile dal legislatore regionale solamente nei limiti e negli ambiti di quanto concesso dal decreto, limiti che sarebbero stati superati nel caso di specie.

Si segnala, peraltro, che la lettera dell’art. 2-bis, co. 1 T.U. Edilizia sembrerebbe ammettere  una deroga generalizzata alla disciplina del d.m. n. 1444/1968.

Peraltro, il Consiglio di Stato nella medesima sentenza offre anche una lettura aggiornata della disciplina: secondo il G.A., infatti, alla luce del nuovo co. 1-ter dell’art. 2-bis, la norma statale ammetterebbe ora il superamento della preesistente altezza massima del fabbricato, seppur nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. E l’art. 9, co. 8-bis prevedrebbe un limite massimo a tale possibilità, ovverosia il 40 per cento dell’edificio preesistente: limite confinato però solo alle pratiche presentate ai sensi del Piano Casa.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Il recupero dei sottotetti dopo la sentenza Corte Cost. 54/2021: quale titolo abilitativo necessita?

01 Apr 2021
1 Aprile 2021

L'avv. Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 2021, pubblicata ieri, riguardante la legge regionale del Veneto n. 51 del 2019, sul recupero dei sottotetti a fini abitativi

Chinello_Recupero dei sottotetti e titolo necessario

sentenza Corte Costituzionale n. 2 del 2021

sentenza Corte Costituzionale_n. 54_del 2021  

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