Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 05 agosto 2021, il Governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale una parte della legge regionale del Veneto n. 19/2021, come risulta dal Comunicato stampa del Governo.
Secondo le prime informazioni, dovrebbe essere sarebbe stato impugnato solo l'art. 7 sullo stato legittimo dell'immobile.
Per gentile concessione dell'autore, che sentitamente ringraziamo, pubblichiamo gli slides del'avv. Stefano Bigolaro su demo-ricostruzione, ristrutturazione e distanze, tra modifiche al T.U. Edilizia e legislazione regionale (“Veneto 2050”), illustrate al convegno del Centro Studi Bellunese del 29 luglio 2021
Con una nota del 19 luglio 2021, l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto al Governo di impugnare davanti alla Corte Costituzionale (solo) l'articolo 7 della legge regionale veneta n. 19 del 2021, che definisce lo "stato legittimo dell'immobile", per contrasto con i principi della legislazione statale.
E' interessante evidenziare che nessuna censura è stata sollevata nei confronti degli altri articoli della legge e, in particolare, sull'articolo 6, che consente la eliminazione degli abusi edilizi nel contesto di un altro intervento edilizio, come la ristrutturazione, disposizione di grande utilità pratica.
Il TAR Veneto si occupa di un intervento edilizio realizzato in base alla l.r. n. 61/1985, con riferimento alla applicazione degli articoli 92 e 93 della legge (variazioni essenziali e parziali difformità), e specifica che gli interventi abusi devono essere demoliti anche se sono conformi agli strumenti urbanistici, se essi non vengano sanati.
Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in giurisprudenza
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Il TAR Veneto evidenzia che, nella versione dell’art. 44, co. 5 l. R.V. n. 11/2004 vigente a giugno 2014 (e dunque successiva alla riforma di cui alla l. R.V. n. 3/2013), i recuperi di fabbricati esistenti in zona agricola a fini residenziali sono sempre consentiti, a prescindere dalla funzionalità dell’intervento per l’attività agricola svolta sul fondo o dalla qualità di imprenditore agricolo del privato istante.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda che, nella Regione Veneto, il PI si attua o tramite PUA o tramite comparti. Trattasi di due strumenti pianificatori differenti e non sovrapponibili: mentre il comparto presuppone il cd. convenzionamento per poter esplicare i suoi effetti giuridici, il PUA deve essere necessariamente approvato, in quanto non è sufficiente la mera convenzione.
Nella medesima sentenza il Collegio si sofferma sulla portata applicativa dell’art. 67 del P.T.C.P. che pone indirizzi per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, chiarendo che essa non consente l’apertura di nuovi centri commerciali senza limitazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Webinar dedicato alla presentazione della legge regionale n. 19/2021 di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo (Veneto cantiere veloce)
Saluti istituzionali - Massimo Zanon (Presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo) - Cristiano Corazzari (Assessore regionale a Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e pesca) - Silvia Rizzotto (Presidente II° Commissione Consiliare – Consiglio Regionale del Veneto) - Stefano Valdegamberi (Consigliere Regionale – Consiglio Regionale del Veneto)
Intervengono - Marco Zecchinato (Consigliere Regionale – Consiglio Regionale del Veneto) - Salvina Sist (Direttore regionale della Direzione Pianificazione Territoriale)
Sul Bur n. 88 del 02/07/2021 è stata pubblicata la legge regionale 30 giugno 2021, n. 19, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - "Veneto cantiere veloce"
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