Tag Archive for: venetoius

In materia di abusi edilizi non si possono più applicare gli artt. 92 e 95 della legge regionale veneta n° 61 del 1985

14 Nov 2016
14 Novembre 2016

Il TAR Veneto specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del testo unico dell’edilizia, gli artt. 27, 31  e 35 del T.U. dell’edilizia hanno sostituito la procedura prevista dagli artt. 92 e 95 della legge regionalen° 61 del 1985.

Di conseguenza, il TAR ha ritenuto illegittima e annullato la deliberazione consiliare impugnata con la quale le opere abusive sono state ritenute non in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, in quanto gli organi politici sono privi di competenza in materia.

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Arrivano al pettine i nodi del piano casa: il TAR Veneto chiarisce che non deroga alla distanza dai confini

24 Ott 2016
24 Ottobre 2016

Il TAR Veneto. in una recentissima sentenza, rimeditando il suo precedente orientamento in materia di piano casa e deroga alla distanza dai confini, preso atto che nella legge sul piano casa del Veneto non vi è una norma che espressamente ammetta una deroga alle distanze previste dagli strumenti urbanistici, conclude che il piano casa del Veneto non può derogare alla distanze dai confini.

Nello stesso senso si vedano alcune note dell'avv. Stefano Bigolaro e del sottoscritto, pubblicate nel corso del tempo su Venetoius: 

http://venetoius.myblog.it/2010/10/22/secondo-il-tar-il-piano-casa-del-veneto-consente-di-derogare/

http://italiaius.it/piano-casa/appunti-in-vista-del-terzo-piano-casa

http://italiaius.it/piano-casa/i-piani-comunali-resistono-un-po-di-piu-al-piano-casa-dopo-la-sentenza-del-tar-veneto-13292015

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Il casotto dei “casoti”

12 Ott 2016
12 Ottobre 2016

Casoti da caccia: il Comune e la Soprintendenza possono non applicare la legge regionale del Veneto che non richiede un’autorizzazione paesaggistica?

Sembrerebbe proprio di no.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Come noto l’art. 20 quater della L.R. Veneto n. 5071993 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), introdotto dall’art. 1 della L.R. Veneto n. 1/2016 esenta i c.d. casoti da caccia di carattere precario e temporaneo dalla necessità di munirsi sia del titolo edilizio sia dell’autorizzazione paesaggistica.

Questo articolo recita: “1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività per la durata dell'autorizzazione stessa. 

2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:

3, a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:

- base metri quadrati 12; 

- altezza metri 3 dal piano di calpestio; 

b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:

- base metri quadrati 12; 

- altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi”.

Nonostante ciò, alcuni Comuni ci hanno comunicato che la Soprintendenza sembra continuare a richiedere l’autorizzazione paesaggistica, affermando che la suddetta disposizione normativa sarebbe incostituzionale.

A questo punto ci si chiede se la SS.BB. possa legittimamente fare ciò.

In dottrina si è sostenuto che la P.A. avrebbe l’obbligo di disapplicare una legge (statale o regionale) che sia palesemente incostituzionale, ma il Consiglio di Stato non è d’accordo.

Ecco il passaggio della sentenza del Consiglio di Stato n. 1862/2015 che interessa: “Come è noto, infatti, l’Autorità amministrativa, dinanzi al principio di legalità costituzionale, non ha un potere di sindacato costituzionale in via incidentale, nonostante l’autorevole e suggestiva tesi di un Autore, che affermava in capo alle Amministrazioni il dovere di disapplicazione di una legge ritenuta palesemente illegittima.

Tale dottrina, tuttavia, non ha trovato seguito nelle evoluzioni del sistema di giustizia costituzionale; coloro che esercitano le funzioni amministrative hanno, infatti, l’obbligo di applicare le leggi (anche se ritenute illegittime), in ossequio al principio di legalità, visto che l’ulteriore dimensione della legalità costituzionale ha il proprio presidio naturale nella competenza (esclusiva) della Corte costituzionale.

Soltanto quando la Pubblica amministrazione assiste alla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto amministrativo, vi potrebbe essere una valutazione da parte dell’amministrazione procedente dell’impatto della pronuncia costituzionale sull’atto amministrativo ai fini dell’esercizio dei poteri di autotutela.

Pertanto, nella ricostruzione della giurisprudenza amministrativa, un atto emanato sulla base di una norma (successivamente) dichiarata illegittima è qualificabile come viziato in via derivata (o sopravvenuta) e quindi riconducibile al regime processuale dell’annullabilità, dovendo, invece, certamente escludersi il regime della inesistenza e quindi la logica della rimozione ipso iure dell’atto stesso.

Non può negarsi, però, come nel periodo precedente alla dichiarazione di incostituzionalità l’atto risulti conforme alla norma (non ancora dichiarata incostituzionale) e quindi legittimo, dovendo così essere il ricorrente (o in via diretta, come nel caso di specie, lo Stato o e Regioni) a provocare l’incostituzionalità della norma e quindi l’illegittimità dell’atto in via derivata, attraverso una impugnazione per motivi di incostituzionalità.

Con la conseguenza che, se nel periodo precedente alla dichiarazione di incostituzionalità l’atto risulti conforme alla norma e quindi, legittimo, nessun presupposto per il risarcimento del danno richiesto può riconoscersi.

Peraltro, giova osservare che una responsabilità dello Stato “legislatore” è stata riconosciuta soltanto per violazione del diritto comunitario, per la prima volta in via giurisprudenziale con la sentenza 19 novembre 1991, pronunciata a definizione del celebre caso Francovich (Cause riunite C-6/90 e C-9/90, in Racc. p. I-5357): la fattispecie concerneva il mancato recepimento della direttiva 80/97/CEE, che imponeva agli Stati membri la predisposizione di un meccanismo di tutela volto a garantire la liquidazione dei salari dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Tale ipotesi non è chiaramente esportabile nel caso di supposta responsabilità del legislatore regionale, come nell’ipotesi di specie”.

In altre parole la Pubblica Amministrazione è sempre tenuta ad applicare una legge anche laddove sia incostituzionale, mentre la giurisprudenza afferma che la P.A. deve disapplicare una legge in contrasto con i principi comunitari ((Cassazione civile,  sez. I, 10/09/2013, n. 20695; Cassazione civile,  sez. VI, 12/04/2013, n. 9026; T.A.R. Toscana, Firenze , sez. II, 11/11/2013, n. 1540; Cassazione civile,  sez. lav., 18/07/2012, n. 12367; Consiglio di Stato,  sez. VI, 23/02/2009, n. 1054; Corte giustizia UE,  sez. II, 29/04/1999, n. 224; Consiglio di Stato, sez. IV, 18/01/1996, n. 54; Corte Costituzionale, 11/07/1989, n. 389; Corte Giustizia UE, 22/06/1989, n. 103).

 

Alcune questioni in materia di appalti

10 Ott 2016
10 Ottobre 2016

Il T.A.R. Veneto esamina numerose interessanti questioni relative agli appalti, tra cui l’obbligo di vagliare sia il ricorso principale sia quello incidentale escludente in virtù della recente sentenza della Corte di Giustizia UE, gli approdi in materia di oneri della sicurezza e soccorso istruttorio ed infine la natura giuridica del modulo allegato al bando che non costituisce affatto parte integrante della lex specialis.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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No al risarcimento per vizi formali ed in mancanza di una domanda ad hoc

05 Ott 2016
5 Ottobre 2016

Il T.A.R. afferma che se il provvedimento amministrativo viene impugnato per meri vizi formali non è dovuto alcun risarcimento del danno, perché non c’è alcun accertamento sul c.d. bene della vita. Nella stessa sentenza il Collegio statuisce che la domanda risarcitoria, per essere ammissibile, deve essere contenuta nel ricorso originario od in quello per motivi aggiunti, in quanto non è sufficiente l’istanza presente nella sola memoria.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Per riempire una cava occorrono sia il titolo edilizio sia i requisiti dell’imprenditore agricolo a titolo principale

05 Ott 2016
5 Ottobre 2016

Il T.A.R. Veneto afferma che l’attività di ricomposizione ambientale di una cava dismessa sita in zona agricola può essere intrapresa soltanto dal soggetto che abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi dell’imprenditore agricolo a titolo principale e che sia munito del Permesso di Costruire.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Un accordo per il piano degli interventi vale anche per i piani successivi al primo?

26 Set 2016
26 Settembre 2016

Il TAR Veneto si occupa della portata degli accordi di cui all’art. 11 della Legge n. 241/90 e dell’art. 6 della L.R.V. 11/04: il ricorrente si lamentava dell'inadempimento del comune, il quale aveva recepito l'accordo nel primo P.I., ma una volta che questo era scaduto, non lo aveva recepito anche nel secondo P.I.

IL TAR ha escluso che si tratti di inadempimento, perchè in forza dell'accordo il comune non era tenuto a reiterare la previsione urbanistica anche nei successivi P.I.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato Read more →

L’edificazione in deroga in favore di soggetti con disabilità non vale per il PAI

21 Set 2016
21 Settembre 2016

Il TAR Veneto esclude che l’edificazione in deroga in favore di soggetti con disabilità (prevista nel Veneto dalla L.R. 16/07) consenta di derogare anche alle previsioni del PAI, in quanto prevede un divieto assoluto di edificabilità e non un indice.  

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Il rigetto della domanda di distacco va motivato dall’Amministrazione

19 Set 2016
19 Settembre 2016

Il T.A.R. ricorda che, per essere legittimo, il rifiuto dell’Amministrazione sulla domanda di distacco del dipendente pubblico per esigenze familiari  deve essere adeguatamente motivato.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Regione Veneto: determinazioni in merito ai piani territoriali adottati

15 Set 2016
15 Settembre 2016

Sul Bur n. 88 del 13 settembre 2016 in materia di Urbanistica è pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 29 agosto 2016 recante "Pianificazione regionale per il governo del territorio: determinazioni in merito ai piani territoriali adottati. L.R. 11/2004 art. 25".

 La delibera dispone di incaricare l' Unità Organizzativa Pianificazione territoriale strategica e cartografia della Direzione Pianificazione Territoriale, nelle more di una revisione organica del sistema pianificatorio, di verificare le osservazioni pervenute in merito alla Variante PTRC 2013 e della relativa nuova eventuale proposta di controdeduzione, al fine di giungere ad uno strumento aggiornato coerente con le attuali politiche regionali quali la semplificazione, la sostenibilità, l'efficienza, il contenimento del consumo del suolo, senza che ciò determini alcuna modifica sostanziale al Piano, affinché il PTRC 2009 e la relativa variante PTRC 2013 con valenza paesaggistica, possano essere trasmessi al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25, co. 6, L.R. 11/2004.

 link:

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=329127

geom. Marco Merlo - funzionario comunale

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