Commissione giudicatrice e supplenza
Il T.A.R. Veneto chiarisce come si applica l’istituto della supplenza alla Commissione giudicatrice che, come noto, è un collegio perfetto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto chiarisce come si applica l’istituto della supplenza alla Commissione giudicatrice che, come noto, è un collegio perfetto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto spiega perché, in presenza di clausole escludenti, il partecipante non è gravato dell’onere di impugnare anche l’aggiudicazione definitiva: in questo caso, infatti, il Giudice può sempre chiamare in causa il terso aggiudicatario, ex art. 28, c. 3 c.p.a..
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
La notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché a quella distrettuale, non inficia l’ammissibilità del ricorso se l’Amministrazione si costituisce in giudizio e non si limita ad una mera difesa “processuale”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto, con riferimento alla notifica del ricorso tramite PEC avvenuta prima dell’entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico (P.A.T.), ammette l’errore scusabile stante la presenza di un contrasto giurisprudenziale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che, a pena di inammissibilità del ricorso, il bando di gara può essere impugnato soltanto se contiene le c.d. clausole escludenti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
E' iscritto all'ordine del giorno del 27 marzo 2017 il progetto di legge regionale del Veneto per il contenimento del consumo del suolo.
Parleremo della nuova legge in arrivo al convegno organizzato da Italiaius a Padova venerdì 10 marzo.
Il T.A.R. Veneto spiega come coordinare una gara plurima, ovvero con più lotti da aggiudicare, con i presupposti del ricorso cumulativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
In un post pubblicato ieri davamo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2017, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle ultime parole della lettera a) del co. 1 dell’art. 8 della legge regionale Veneto 4/2015 in materia di deroga alle distanze tra pareti finestrate stabilite dal D.M. 1444 del 1968.
L'avv. Stefano Bigolaro, che sentitamente ringraziamo, ci invia un commento alla sentenza, che prende in esame anche le possibili ricadute della sentenza su altre disposizioni di deroga al D.M. contenute nelle leggi regionali del Veneto.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2017, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle ultime parole della lettera a) del co. 1 dell'art. 8 della legge regionale Veneto 4/2015, che consentivano allo strumento urbanistico generale di derogare alle distanze del D.M. 1444, non solo all'interno dell'ambito dei piani attuativi, ma anche all'interno "degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente".
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Bur n. 20 del 21 febbraio 2017
Materia: Energia e industria
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 6 del 09 febbraio 2017
Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 13).
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la DGR n. 87/CR del 29 ottobre 2015 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a riassumere la DGR n. 127/CR del 12 agosto 2014 avente ad oggetto “Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio energetico - Efficienza energetica” e la DGR 183/CR del 16 dicembre 2014 relativa a “Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica - Aggiornamento”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e successive modificazioni;
VISTO il DM del 15 marzo 2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome”;
delibera
1) di approvare il “Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Efficienza Energetica” (PERFER) nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante, composto da:
- Allegato A: Documento di Piano;
- Allegato B: Rapporto Ambientale;
- Allegato C: Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica;
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
(seguono allegati)
DACR_006_PDA_13_Piano_Energetico_340227.pdf
Scarica la versione stampabile del BUR n. 20 del 21/02/2017
Scarica la versione firmata del BUR n. 20 del 21/02/2017
Scarica versione stampabile Deliberazione del Consiglio Regionale
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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