Serre bioclimatiche
Il TAR Veneto ricorda la normativa applicabile per le serre bioclimatiche disciplinate all’art. 5 della l. R.V. n. 14/2009.
Tali strutture sono state normate dalla d.G.R.V. n. 1781/2011, che le definisce come “gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze”; trattandosi di previsioni derogatorie, le stesse sono da qualificarsi di stretta interpretazione: di conseguenza non rientra nel concetto la chiusura di un pergolato (tra l'altro non con vetrate trasparenti).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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