Chiarimenti della Regione sul PAI

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Con la DGR. 649 DEL 7 maggio 2013 (della quale era stata commentata la bozza) era stata avviata formalmente la procedura di associazione della pericolositĂ  ex art. 6 delle NdA dei Pai su tutte le zone di attenzione nei bacini nazionali del territorio veneto, escluso il bacino del fiume Po.

Per maggior coerenza, la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno un ulteriore livello di approfondimento di tali tematiche anche all’interno della disciplina prevista dal PTRC e, con la DGR n. 788 del 21 maggio 2013, ha deliberato complessivamente 150.000 euro a favore dell’Autorità di Bacino a titolo di rimborso per le spese dovranno esser sostenute per associare la pericolosità idraulica alle zone di attenzione.

La Regione del Veneto è tornata sul punto con la nota prot. n. 261656163 del 19 giugno 2013 formulando numerosi chiarimenti: “Il primo chiarimento va effettuato in relazione ai limiti di applicabilità delle norme  di attuazione dei citati Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Esse, così come le relative cartografie, valgono esclusivamente per le aree ricadenti all’interno dei confini dei bacini nazionali di competenza. Tali confini sono stati individuati con il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, aggiornati all’interno del Piano di Gestione delle Acque adottato dal Comitato Istituzionale nel febbraio 2010 e consultabili www.alpiorientali.it. Si ribadisce pertanto che la cartografia di piano che evidenzi aree adiacenti, esterne ai sudddetti confini, va intesa quale rappresentazione fornita a mero titolo di completezza conoscitiva.

Il secondo chiarimento va effettuato in relazione alla valutazione della condizioni di dissesto all’interno delle zone di attenzione e della relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche (art. 5,comma 4 del PAI)..” “..Le amministrazioni comunali rimangono conseguentemente esonerate dall’obbligo di trasmettere preventivamente alla Regione la verifica della compatibilità ai fini dell’avvio della procedura per l’attribuzione della classe di pericolosità delle zone di attenzione. Si chiede peraltro alle medesime amministrazioni di prestare la più ampia collaborazione alle Autorità di Bacino per agevolare la sollecita attuazione delle operazioni di verifica funzionali all’associazione o all’esecuzione della pericolosità idraulica.

Il terzo chiarimento va effettuato in relazione alla verifica di compatibilità degli interventi all’interno delle zone di attenzione, limitatamente all’eventuale pericolosità idraulica con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata. Sul punto va evidenziato che tale verifica ai fini delll’assentibilità o meno degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti anche in diretta attuazione delle disposizioni dettate dal c.d. Piano Casa, sarà effettuata direttamente dalle amministrazioni comunali, sull’analisi degli studi e delle informazioni già disponibili e utilizzati/e per la redazione dei propri PAT nonché sulla scorta delle informazioni disponibili presso le amministrazioni provinciali (PTCP), i consorzi di bonifica, gli uffici regionali del genio civile”.

dott.sa Giada Scuccato

DGR_7.05.2013_n_649

DGR_21.05.2013_n_788_approfondimenti_per_zone_attenzione

Regione_Veneto_circolare_19.062013

La Regione Veneto fa luce sui pai (in veneto pai= tacchini)

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