L’obbligo di VIA alla luce del diritto UE
La Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata sul progetto edificatorio “Heumarkt Neu” di Vienna, che prevede la demolizione di un hotel esistente e la costruzione di nuovi edifici, tra cui un grattacielo di 19 piani, destinati ad uso alberghiero, commerciale, congressuale, residenziale e per uffici. Il progetto include anche una pista di pattinaggio sotterranea, un palazzetto dello sport, una piscina e un parcheggio con 275 posti auto.
La CGUE ha stabilito che la normativa austriaca in materia di VIA non è conforme alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non prevede un esame caso per caso dei progetti di riassetto urbano che superano determinate soglie. Per l’effetto, “Heumarkt Neu” deve essere sottoposto a VIA.
Per inciso, in Italia la VIA è prevista solo nel caso di progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari, o per progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari.
La CGUE ha precisato che il concetto di “progetto di riassetto urbano” ai sensi della direttiva 2011/92/UE deve essere interpretato in senso ampio e che l’obbligo di VIA previsto dalla direttiva 2011/92/UE ha lo scopo di tutelare l’ambiente e di garantire la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di pianificazione urbana.
Si segnala che, con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.03.2015, sono state approvate le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’art. 15 d.l. 91/2014, come convertito dalla l. 116/2014 (pubblicato in G.U., Serie generale, n. 84 del 11.04.2015). Il decreto è consultabile al link:
Il decreto è finalizzato a garantire un’uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati.
Al ricorrere di determinate condizioni, si applica una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell’All. IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006.
Sono esclusi dall’applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti»: a) i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l’approvazione, l’autorizzazione e la realizzazione degli stessi; b) i progetti per i quali la procedura di screening VIA di cui all’art. 20 d.lgs. 152/2006 è integrata nella procedura di VAS, ai sensi dell’art. 10, co. 4 del medesimo decreto.
La VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.
Post di Daniele Iselle
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