Interesse culturale e circolazione internazionale delle opere
Il TAR Veneto rileva che l’imposizione di vincoli di tipo culturale su beni di proprietà privata è connaturata ai beni stessi: ne deriva che il potere della P.A. posta a tutela del vincolo è connotato da discrezionalità tecnica la quale non richiede la ponderazione degli interessi coinvolti, neppure allo scopo di verificare il rispetto del principio di proporzionalità. Eventualmente, l’attività di comparazione degli interessi potrà essere svolta nella fase successiva, quando cioè, una volta individuato il bene, ne vengono stabilite le concrete misure di tutela e conservazione.
Ciò posto, se il bene (corrispondente alle caratteristiche di cui al d.lgs. n. 42/2004: di valore superiore a 13.500 Euro, eseguito da oltre 70 anni, opera di autore non più vivente e che presenta interesse culturale) è in procinto di essere esportato, la Soprintendenza può concedere o denegare l’esportazione, sulla base di una serie di Indirizzi ministeriali volti a valutare la possibile esistenza dell’interesse culturale. Qualora poi venga negata l’autorizzazione all’esportazione, la P.A. deve dare avvio al procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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