Le Regioni non possono incidere sulla quantificazione della sanzione dovuta in caso di abusi suscettibili di compatibilità paesaggistica
L’art. 167, co. 5, III periodo d.lgs. 42/2004 stabilisce che, in caso di abusi edilizi in zona vincolata, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
Una legge lombarda stabiliva che detta sanzione amministrativa doveva essere calcolata in ogni caso in misura non inferiore all’80% del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di 500 euro.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa precisazione regionale: le ineludibili esigenze di uniformità di trattamento impediscono al legislatore regionale di intervenire con norme difformi dalle previsioni statali di tutela paesaggistica in senso stretto, come quelle che disciplinano l’inosservanza del regime autorizzatorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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OSSERVAZIONE – anche se non pertinente in questo caso-
Come si legge si cita sempre la parola “trasgressore”……il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione…….. Ma lo stesso non per forza coincide con chi ha commesso l’abuso; questo mi pare era uno dei punti su cui ci si poteva “attaccare” per i fabbricati realizzati ante vincolo, sulla risposta avuta dal comune di Spinea..
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