Anche sulla Soprintendenza grava l’obbligo di celere conclusione del procedimento
Il TAR Veneto ha affermato che, in via generale, ai sensi dell’art. 20, co. 4 l. 241/1990, sugli atti e i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale non si applica la disciplina del silenzio-assenso, essendo comunque richiesto un provvedimento espresso da parte della Soprintendenza ex art. 21, co. 4 d.lgs. 42/2004.
Ciò sta a significare che tanto il preavviso di diniego quanto il provvedimento definitivo non possono essere ritenuti illegittimi per il solo fatto del mancato rispetto del termine di 120 giorni.
Tuttavia, nella fattispecie concreta, tale termine, seppure non perentorio, ha comunque una finalità chiaramente sollecitatoria in relazione al puntuale e doveroso esercizio dei poteri pubblicistici.
Nel caso di specie la Soprintendenza, dopo avere interloquito con il ricorrente ed avere richiesto le necessarie integrazioni documentali a supporto del suo progetto, all’esito di una gestazione della pratica – completata con la produzione degli atti da parte del ricorrente in data 24 maggio 2024 e durata poi altri 167 giorni – ha fornito, solo in data 7 novembre 2024, un riscontro negativo all’istanza avanzata il giorno 6 febbraio 2024, formulando una serie di rilievi tecnici la cui concretezza avrebbe potuto e dovuto essere appurata diversamente.
Ciò ha condotto all’annullamento del diniego di autorizzazione all’intervento su bene culturale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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