Autorizzazione paesaggistica postuma: lo scavo intorno all’immobile con conseguente “emersione” di un garage in precedenza seminterrato non è di per sé ostativo

12 Feb 2026
12 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il procedimento di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167, co. 4 e 5 d.lgs. 42/2004 ha natura bifasica: dal momento che il parere può essere rilasciato solo in presenza di abusi di minore consistenza, la Soprintendenza deve anzitutto verificare l’ammissibilità dell’istanza, accertando l’assenza di qualsiasi incremento di superfici e volumi utili; soltanto in caso di esito positivo, potrà pronunciarsi, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, sulla concreta coerenza tra l’abuso segnalato e il contesto paesaggistico circostante.

A questi fini, la nozione di superficie utile paesaggisticamente rilevante – il cui incremento è di per sé ostativo al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica postuma – coincide con quella tecnico-giuridica propria della disciplina urbanistico-edilizia e consiste in una superficie autonomamente utilizzabile di tipo abitativo, residenziale o commerciale, la quale non abbia una funzione meramente accessoria o pertinenziale. Trattasi di una nozione oggettiva e funzionale, sicché la superficie utile di un edificio non può dirsi mutata se non muta anche la sua consistenza volumetrica e/o funzione, a nulla rilevando il fatto che tale consistenza/funzione sia stata prima “occulta” e sia poi divenuta “visibile” all’esterno.

Nel caso di specie, le opere consistevano, inter alia, nell’abbassamento della quota del terreno con conseguente emersione, sopra tale quota, di una parte dell’originario piano seminterrato, divenuto, di fatto, piano terra. La Soprintendenza aveva rigettato l’istanza ex art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004, ravvisando un intervenuto incremento di volumi e superfici utili, condizione ex se ostativa all’accertamento, nel merito, della compatibilità paesaggistica. Epperò, secondo il Consiglio, la circostanza che il piano seminterrato (peraltro, destinato a garage) sia diventato visibile all’esterno, per effetto dello sbancamento della quota di terreno, non è sufficiente per ritenere integrato un aumento della superficie utile, stante l’invarianza della metratura, della cubatura complessiva e della destinazione d’uso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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