Bene soggetto al vincolo sia culturale sia paesaggistico
Il TAR Veneto ha affermato ratione temporis che la disposizione di cui all’art. 19 d.P.R. 233/2007 tutela l’esigenza di coordinamento che si presenta solamente quando si realizzi l’eventualità della contestuale apposizione di vincoli che appartengono ad entrambe le “classi” di interesse, con la conseguenza che l’acquisizione del parere del comitato di coordinamento si impone nei soli procedimenti di tutela di un bene meritevole di interesse tanto sotto il profilo culturale quanto sotto il profilo paesistico.
Attualmente, la disciplina di riferimento si rinviene nel d.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169.
Post di Alberto Antico – avvocato
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