Delitti e contravvenzioni nei reati paesaggistici
In merito ai reati di cui all’art. 181-bis del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’analisi della volumetria rilevante ai fini della valutazione della fattispecie come contravvenzione (co. 1) o delitto (co. 1-bis) prescinde dai criteri applicabili in materia urbanistica, e deve essere valutata considerando l’impatto che l’intervento ha avuto sull’originario aspetto paesaggistico del luogo.
In particolare, si configura il delitto di cui al co. 1-bis se le opere eseguite su beni paesaggistici senza autorizzazione o in difformitĂ dalla medesima superano i limiti:
- del 30% della volumetria originaria ovvero di settecentocinquanta metri cubi, se sul terreno era preesistente una costruzione, anche se giĂ demolita del tutto;
- di mille metri cubi, se si tratta di nuova costruzione.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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