I nuovi volumi precludono sempre la compatibilità paesaggistica
Il TAR Veneto ha affermato che sono considerati sempre ostativi alla compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 quei lavori che determinino incremento di volumetria. In simili casi, la rilevanza paesaggistica è direttamente assegnata dal legislatore ed è, conseguentemente, preclusa ogni valutazione in concreto in ordine all’effettivo pregiudizio dagli stessi arrecato rispetto al bene paesaggistico tutelato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Se prima si parlava nella circolare n. 33 che i volumi tecnici erano esclusi dalla definizione di “volume” quindi si potevano sanare, ora devono rientrare nel 2% della tolleranza-
Non è assolutamente vero- valgono entrambe- se lei si legge gli accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati anche dopo la circolare n. 38/2023 e nei casi non previsti dalla tolleranza del 2%, si cita sempre la circolare n. 33/2009-
La circolare 33 è superata dalla recente Circolare SG n.. 38/2023
Tranne i casi previsti dalla circolare n. 33 del 2009 e circolare del 2023, sulla tolleranza costruttiva del 2%- in applicazione del Dpr 31/2017
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