Il Comune di Spinea pungola il Ministero sulla sanatoria ordinaria delle opere abusive realizzate prima della imposizione del vincolo paesaggistico

28 Dic 2023
28 Dicembre 2023

Il Comune di Spinea, per iniziativa della sua Responsabile di Settore Arch. Fiorenza Dal Zotto, ha chiesto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo chiarimenti su come comportarsi nel caso in cui venga chiesta la sanatoria edilizia ordinaria, ex art. 36 del D.P.R. 380 del 2001, per opere abusive realizzate prima della imposizione del vincolo paesaggistico e che non siano state oggetto di un condono edilizio.

A questo proposito evidenziamo che la richiesta di compatibilità paesaggistica prevista dall'articolo 167 del  decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sconterebbe la difficoltà che tale articolo la esclude nel caso di opere valutabili in termini di superficie o di volume.

Una nota del 20 aprile 2017 dell'Ufficio legislativo del MIBACT optava per la compatibilità postuma, con la applicazione del solo comma 5 dell'articolo 167 (escludendo i limiti del comma 4) e dell'articolo 146 del codice.

MIBACT 20 aprile 2017

Tale nota richiamava due precedenti note del 27 aprile 2016 e 30 maggio 2016 dello stesso Ufficio legislativo.

Nota MIBACT 27 aprile 20126

MIBACT 30 maggio 2016

Recentemente il Comune di Spinea, prendendo spunto da un parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza di Venezia e rilevando posizioni differenti tra le varie Soprintendenze, ha chiesto chiarimenti all'Ufficio Legislativo del Ministero.

Richiesta di chiarimenti del Comune di Spinea

Ora l'Ufficio Legislativo del Ministero ha chiesto un parere alla Avvocatura generale dello Stato.

Risposta Ministero con richiesta parere Avvocatura Stato 21-12-2023

La risposta dell'Avvocatura dello Stato è reperibile nel successivo post pubblicato in data 23 gennaio 2024.

2 replies
  1. Anonimo says:

    Immaginiamo: sullo stesso appartamento sono stati effettuati abusivamente una veranda abusiva nel 1984 e modifiche di prospetto nel 2006. Che facciamo dei due illeciti, visto che andrebbero fatte due distinte valutazioni per ciascun illecito edilizio temporalmente individuato.
    Si tratterebbe il primo abuso di ampliamento del fabbricato, il secondo abuso l’apertura di una finestra proprio su quella parte in ampliamento.

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  2. Anonimo says:

    Si sollevano due aspetti:

    Bisognerebbe tenere rigidamente conto dell’aspetto di principi e orientamenti giurisprudenziali, per regolarizzare un “abuso edilizio” nel senso che il tutto andrebbe comprovato da elementi probanti certi.

    Ammesso che sia possibile applicare questo approccio, sarebbe poi da valutare se sia possibile applicare l’altro requisito altrettanto “ortodosso”, cioè la doppia conformità urbanistico edilizia richiesta all’epoca dell’abuso e ad oggi.

    Rispondi

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