Il silenzio assenso per le aree protette (art. 13, c. 1 e 4, L. n. 394 del 1991) non è stato abrogato dall’art. 20 L. n. 241/1990
Il TAR Salerno si adegua a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, secondo il quale il silenzio assenso previsto dall’art. 13, commi 1 e 4, della legge n. 394 del 1991 non è stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che, nell'innovare l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, ha escluso che l'istituto generale del silenzio-assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.
Di conseguenza è illegittimo il diniego emanato dopo la formazione del silenzio-assenso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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