Il diniego ambientale – paesaggistico richiede una motivazione specifica

13 Giu 2014
13 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 22 maggio 2014 n. 695 si occupa della motivazione del provvedimento amministrativo chiarendo che: “la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, così come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).

Ciò che deve ritenersi necessario perché l'atto non risulti inficiato da censure nella sua parte motiva è che in esso siano sempre esternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile”.

Premesso ciò, laddove l’Amministrazione ritenga non conforme l’intervento edilizio ai parametri ambientali - paesaggistici, si rivela necessaria una motivazione specifica delle ragioni ostano all’accoglimento della richiesta: “Nel caso in esame il provvedimento che denegato il rilascio del condono per l’intervento abusivo realizzato sull’immobile di proprietà dei ricorrenti risulta motivato, con espresso richiamo al parere espresso dalla Commissione per la Salvaguardia, con riferimento all’eccessivo impatto paesaggistico, per quanto riguarda la chiusura della terrazza per il ricavo della veranda con serramenti in alluminio anodizzato, derivante dall’utilizzo di materiali non tradizionali.

Nessuna ulteriore motivazione circa tale assunto è stata esplicitata nel diniego impugnato, onde chiarire in quali termini e per quali specifici motivi l’utilizzo di tali materiali si ponga in assoluto contrasto con il vincolo paesaggistico, al punto da non consentire la sanatoria dell’intervento.

Tale motivazione non appare, all’evidenza, idonea a sorreggere in modo puntuale il diniego della domanda di sanatoria.

Infatti, in relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l'Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette, motivazione questa che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell'ambito di vincolo generalizzato, onde evitare una generica insanabilità delle opere (cfr. Cons. Stato, VI, 8 maggio 2008, n.2111).

Nel caso in esame le ragioni del diniego appaiono, invece, contenute nell’espressione del tutto sintetica “eccessivo impatto paesaggistico…trattandosi di materiali non tradizionali”, che per il solo riferimento generico alla scelta dei materiali utilizzati nella edificazione, non appare di certo sufficiente a sorreggere il diniego di concessione in sanatoria laddove esso deve esplicare le ragioni di fatto poste alla base dell'atto di diniego, anche per rendere edotto il titolare dell'interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti nel caso di specie.

In definitiva, nel caso in esame il diniego espresso in ordine alla domanda di sanatoria contiene una valutazione apodittica che non appare soddisfare i requisiti minimali della motivazione, non essendo di certo sufficiente la mera affermazione secondo cui il manufatto in questione mal si inserirebbe nel contesto ambientale per i materiali utilizzati, in quanto non tradizionali, senza alcuna ulteriore precisazione, senza nulla specificare nel concreto per dimostrare il contrasto con l'interesse ambientale tutelato.

Affinché quindi l’atto non incorra nel vizio di difetto di motivazione, qui rilevato, è necessario che nella sua parte motiva siano sempre esternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 695 del 2014

 

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