Il silenzio-diniego (sull’istanza di sanatoria) non può essere impugnato per vizio di motivazione
Ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, trascorsi 60 giorni dall’istanza di sanatoria senza che il Comune risponda, si forma il silenzio-diniego.
Il TAR Palermo ha affermato che, per sua natura, il silenzio-diniego non può essere censurato per vizio di motivazione: invece, il ricorrente deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti e i presupposti necessari (e vincolati) per ottenere la conformità postuma dell’immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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