Interesse paesaggistico e installazione di impianti fotovoltaici: quando serve l’autorizzazione paesaggistica?
L’art. 7, co. 6 d.lgs. 190/2024 afferma che la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A (realizzabili in attività edilizia libera) che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’art. 136, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004 (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici), non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
La norma precedente in materia (oggi abrogata dal d.lgs. 190/2024) si rinveniva all’art. 7-bis, co. 5, ultimo periodo d.lgs. 28/2011, secondo cui l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica si applicava anche in presenza di vincoli ex art. 136, co. 1, lett. c cit., ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Ma allora, ad oggi, l’installazione di impianti fotovoltaici su immobili ricadenti nel vincolo paesaggistico con coperture e manti realizzati in materiali della tradizione locale è o no subordinata all’autorizzazione paesaggistica?
È pur vero che l’art. 26, co. 5, lett. d l. 118/2022 autorizzava il Governo-legislatore delegato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.
Ciò richiederà allora di modificare le lettere A.6 e B.8 degli allegati al d.P.R. 31/2017 (come il Governo dovrà fare ai sensi dell’art. 26, co. 13 l. 118/2022).
Davvero quindi le coperture e i manti realizzati in materiali della tradizione locale non costituiscono più un interesse paesaggistico rilevante a fronte dell’installazione dei pannelli fotovoltaici?
Si allega un prospetto con l’evoluzione normativa in materia.
E i lettori di Italiaius cosa ne pensano?
fotovoltaico e interesse paesaggistico
P.S. segnaliamo che in data 4 giugno 2025 è stato pubblicato un ulteriore post sul tema
Tradizione locale 0 – Fotovoltaico 1? Forse è ora di chiederci davvero cosa intendiamo per tutela del paesaggio. Se basta un pannello per cancellare materiali e saperi secolari, qualcosa non torna.
Anche modificare l’art. 6 del dpr n. 380/2001:
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
(lettera modificata dall’art. 31, comma 2-ter, legge n. 108 del 2021)
allegato D – norme abrogate-
b) articoli 6, comma 1, lettere a -bis ) ed e -quater ), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380;
Io avevo capito che rispetto all ex art.7bis, valeva su tutti i vincoli la non visibilità dagli spazi esterni… anche del titolo III del codice urbani..
La norma precedente in materia (oggi abrogata dal d.lgs. 190/2024) si rinveniva all’art. 7-bis, co. 5, ultimo periodo d.lgs. 28/2011- Ad oggi ancora no. – Art. 1 c. 3:
3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta
giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell’adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente.
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