L’art. 2-bis T.U. Edilizia in Veneto
Il TAR Veneto ribadisce che l’interpretazione fornita dalla Regione Veneto dell’art. 2-bis T.U. Edilizia, di cui all’art. 8 l. R.V. n. 4/2015, esclude gli sporti e gli elementi a sbalzo – inclusi i balconi non chiusi – dal calcolo delle distanze minime, nel limite di m 1,50.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!