La sanzione di cui all’art. 15 della L. n. 1497/1939 (ora 167 del d.lgs. n. 42 del 2004) prescinde dall’esistenza di un vero e proprio danno ambientale

19 Giu 2014
19 Giugno 2014

La questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n.   709 del 2014.

Si legge nella sentenza: "2.2 Costituisce orientamento consolidato che l’applicazione della sanzione di cui all’art. 15 della L. n. 1497/1939 prescinde dall’esistenza di un vero e proprio danno ambientale e, ciò, in considerazione della sua natura di “sanzione amministrativa” e non risarcitoria (sul punto si veda Cons. Giust. Amm. Sic., 26-08-2013, n. 718).

2.3 Si è, infatti, affermato (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 08-07-2013, n. 6710) che “l'art. 15, l. n. 1497 del 1939 (divenuto poi l'art. 164 del d.lgs. n. 490 del 1999, ed oggi l'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 - Codice dei beni culturali) va interpretato nel senso che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno) e che come tale prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale".

2.4 E’ allora evidente che l’inesistenza di un pregiudizio per l’ambiente, disposta con il decreto del 21 Settembre 1993, ha l’effetto di escludere l’applicabilità della sola sanzione della demolizione, risultando al contrario atto dovuto il provvedimento di erogazione della sanzione sopra precisata.

2.5 Non va, in ultimo, condivisa nemmeno l’argomentazione diretta a distinguere le opere soggette a condono edilizio dalle ulteriori opere oggetto di richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985, distinzione che in base all’interpretazione di parte ricorrente  consentirebbe di circoscrivere l’applicabilità delle sanzioni paesaggistiche solo alle ipotesi suscettibili di essere condonate.

2.6 La semplice lettura del disposto di cui all’art. 15 sopra citato consente di smentire le tesi di parte ricorrente e, nel contempo, di
evincere il carattere autonomo dello stesso art. 15 rispetto ai procedimenti di autorizzazione in sanatoria delle opere edilizie.
L’esistenza di detto carattere autonomo comporta che l’erogazione della sanzione in questione non può risultare in qualche modo condizionata dal venire in essere di un precedente provvedimento di sanatoria.

2.7 La necessità di ottemperare ad una preminente tutela del paesaggio implica che anche l’emanazione di un’autorizzazione ambientale postuma, presupposto per il perfezionamento della sanatoria edilizia di cui all’art. 13 della L. n. 47/1985, non faccia venir meno il potere dell’Amministrazione competente di sanzionare condotte nell’ambito delle quali si erano realizzati manufatti in mancanza delle necessarie autorizzazioni.

2.8 Sul punto va, al contrario, ritenuto applicabile un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale nella parte in cui ha previsto che (Cons. Stato Sez. IV, 26-11-2013, n. 5615) “in presenza di abusi edilizi l'oblazione di cui agli artt. 31 ss., l. 28 febbraio 1985 n. 47, e l'indennità prevista dall'art. 15, l. 29 giugno 1939 n. 1497, trovano disciplina in normative differenti che delineano procedimenti autonomi nei quali intervengono differenti autorità titolari di interessi finalizzati alla tutela dell'ambiente.  (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. VII, n. 1881/2008)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 709 del 2014

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