L’attività libera dal punto di vista edilizio non necessariamente è irrilevante sotto il profilo del vincolo paesaggistico

17 Ott 2013
17 Ottobre 2013

Lo ricorda la sentenza del TAR Veneto n. 1153 del 2013.

Scrive il TAR: "Premesso che parte ricorrente ha presentato istanza di sanatoria per un intervento realizzato in ambito soggetto a vincolo paesaggistico, onde regolarizzarlo sia sotto il profilo edilizio sia sotto il profilo paesaggistico, in applicazione della speciale deroga prevista dall’art. 167, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004; che l’istanza è stata respinta sulla base del parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza per i BB.AA. di Verona, come da parere richiamato nel provvedimento comunale, parimenti impugnato; premesso che la riconducibilità di un intervento alle ipotesi di attività “libere”, come tali irrilevanti sotto il profilo strettamente edilizio, non implica automaticamente che il medesimo intervento sia irrilevante sotto il profilo paesaggistico, per cui la valutazione, anche nell’ipotesi della sanatoria, deve essere effettuata pregiudizialmente in termini di compatibilità col vincolo; atteso che la richiesta di sanatoria è stata presentata, nel caso di specie, ritenendo che l’intervento, effettuato in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, potesse essere ricondotto all’ipotesi disciplinata dal quarto comma dell’art. 167 del D.lgs. 42/04, che eccezionalmente, nei casi ivi indicati, ammette che l’autorizzazione possa essere rilasciata a sanatoria, laddove sussista la compatibilità col vincolo; osservato che - diversamente da quanto affermato in ricorso e considerato il dato di fatto, come documentato da parte resistente – l’intervento de quo non appare riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 149 del D.lgs. 42/04, in particolare a quelle indicate alla lettera b), ossia ad interventi inerenti l’attività agro-silvo-pastorale, in quanto per caratteristiche e dimensioni trattasi di un intervento che esorbita dalla indicazione normativa, che è riferita ai soli movimenti di terra strettamente pertinenti all’attività agricola e alle pratiche agro-silvopastorali; che invero per essere esentati dall’autorizzazione deve trattarsi di interventi che non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non influiscono sull’assetto idrogeologico del territorio; che inoltre, come correttamente rilevato dalla difesa resistente, lo stesso D.P.R. n. 139/2010, nell’assoggettare interventi di tombinatura - di minori dimensioni (4 ml) rispetto a quelle realizzate nel caso di specie (70 ml) - alla procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, conferma che detta tipologia di interventi necessita dell’autorizzazione (eventualmente anche secondo la procedura semplificata), laddove realizzati in ambiti tutelati (circostanza, quest’ultima, mai messa in discussione da parte istante); vista la successiva nota della Soprintendenza, oggetto dei motivi aggiunti, con la quale è stata focalizzata l’attenzione sulla sola non riconducibilità dell’ipotesi de qua agli interventi suscettibili di sanatoria paesaggistica, circostanza di per sé preclusiva di ogni ulteriore accertamento e ponderazione circa la  compatibilità dell’intervento realizzato in ambito tutelato in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica; che quindi è risultata prevalente ed assorbente ogni ulteriore valutazione l’inammissibilità della richiesta di sanatoria per contrasto con le previsioni eccezionali di cui all’art. 167 D.lgs. n. 42/04; che per effetto del mancato conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica risulta atto dovuto il rigetto della sanatoria edilizia, con conseguente ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1153 del 2013

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