Il parere del Consiglio dell’Ordine sulla parcella è vincolante per il giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo ma non nella eventuale fase di opposizione

17 Ott 2013
17 Ottobre 2013

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4942 del 2013 contiene alcune puntualizzazioni sul valore processuale del parere emesso dal Consiglio dell'Ordine circa la congruità della parcella del'avvocato.

Si legge nella sentenza che il diritto vivente: "relega il rilievo dei pareri di congruità alla sola fase stricto sensu monitoria ed anteriore al contraddittorio e al giusto riparto degli oneri probatori quali radicati dalla opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., atteso anche (per quanto occorrere mai possa) il dato pacifico che l’ingiunzione, - che l’opinamento rese possibile (rectius: ha reso ottenibile per importi superiori ai minimi tariffari olim vincolanti)-, non fu ottenuta in forma esecutiva e risulta, in sede di opposizione e a condizione soltanto che il relativo giudizio non sia lasciato estinguere (art. 653 cod. proc. civ.), del tutto irrilevante. Ed infatti, anche la eventuale concessione dell’esecutività (qui poi avvenuta, ex art. 648) non fa leva in alcun modo sul tipo di prova scritta, di matrice amministrativa (laddove il parere di congruità costituisce, del resto, un aggravamento, rispetto ad altri creditori per prestazioni eseguite, della formazione della prova scritta, che è onere del professionista acquisire), che rileva in sede di rilascio, ma poggia integralmente sul tipo di eccezioni e di allegazioni contenute nell’atto di opposizione monitoria del cliente, che produce le già descritte conseguenze anche quanto al riparto degli oneri probatori e che può argomentare con piena latitudine sia la esistenza sia il valore della lite, sia il pregio degli atti di assistenza compiuti dal professionista ai fini di collocarne la remunerazione fra i minimi e i massimi tariffari (senza che, si ribadisce, l’opinamento possa e debba influire o preorientare il libero convincimento del giudice civile). Basti leggere, a tali riguardi, Cass., sez. II, 17 aprile 2013, n. 9366, secondo cui “Il parere del Consiglio dell’Ordine, in materia di liquidazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, è vincolante per il giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non nella eventuale fase di opposizione, nella quale il giudice può motivatamente disattendere tale parere”; analogamente, Cass., sez. II, 27 settembre 2011, n. 19750, per la quale “la sola parcella corredata dal parere del consiglio dell’ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione perché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della opposizione in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l’onere probatorio che incombe sul professionista creditore, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite, sia quanto agli importi richiesti”; ed ancora si veda già Cass., sez II, 7 maggio 1997, n. 3972, ove è già operato il consueto rilievo che il parere espresso dal Consiglio dell’Ordine in materia di liquidazione degli onorari vincola il giudice ai soli fini della pronuncia di ingiunzione (art. 633 – 636 cod. proc. civ.), nel senso che integra la prova scritta monitoria ma non fa scattare l’art. 642 cod. proc. civ., cioè non anche nel successivo giudizio, a contraddittorio pieno, ove il parere diviene privo di valenza probatoria".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS 4942 del 2013

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