Natura permanente dell’abuso edilizio e autorizzazione paesaggistica
Il TAR Veneto sostiene che, posta la natura permanente dell’illecito edilizio (sanzionato con l’ordine di demolizione), l’introduzione dell’autorizzazione paesaggistica successivamente alla realizzazione dell’abuso non comporta l’esclusione di tale fattispecie concreta dalla necessità di richiedere l’autorizzazione medesima (o, in ogni caso, la relativa compatibilità). Infatti, l’illecito si rinnova giorno per giorno, perdurando anche oltre l’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004.
L’unica ipotesi che è fatta salva dal principio per cui tempus regit actum, infatti, è quella di chi ha legittimamente realizzato un intervento edilizio in un’area poi divenuta di rilevanza paesaggistica, che prescinde dalla necessità di verificarne la compatibilità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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