Pareri della Soprintendenza “fuori termine”

02 Mag 2022
2 Maggio 2022

Il Consiglio di Stato – dopo aver dato atto delle molteplici interpretazioni possibili in materia – ha affermato che, qualora la Soprintendenza lasci scadere nell’inerzia il termine perentorio di 90 giorni ex art. 167, co. 5 d.lgs. n. 42/2004 (oppure il termine di 45 giorni ex art. 146 d.lgs. cit.), il suo parere diviene facoltativo e non vincolante, cosicché dovrà essere autonomamente valutato dalla P.A. deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Sinceramente a me risulta parere vincolante se art. 167, e solo tra amministrazioni il silenzio assenso, nel mentre l’autorizzazione paesagg ordinaria art. 146 codice urbani, dopo i 45 gg si attente altri 15 gg e poi si rilascia l’autorizzazione-
    La frase é: CONSIDERATO che entro i termini prescritti dal comma 8 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la competente Soprintendenza non si è espressa in merito;
    CONSIDERATO che entro i termini prescritti dal comma 9 dell’art. 11 del DPR n. 31/2017, la competente
    Soprintendenza non si è espressa in merito; ma solo per la ordinaria e la semplificata -non ho mai visto rilasciare trascorsi i termini a sanatoria-

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