Terzo condono, vincolo paesaggistico e parere della Soprintendenza
Il TAR Catania ha ricordato che sono insanabili, ai sensi della normativa sul terzo condono, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); b) opere realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) opere di minore rilevanza, rientranti nei nn. 4, 5, e 6 dell’all. 1 al d.l. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); d) parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo.
Rispetto a quest’ultimo requisito, il TAR ha chiarito che il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili, non essendoci in caso contrario spazio per alcuna valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; diversamente – ossia ove il parere venga reso nonostante l’assenza dei detti presupposti di legge di sanabilità – esso assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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