Tolleranze costruttive ante 24 maggio 2024 in un immobile soggetto a vincolo paesaggistico
L’art. 3, co. 1 d.l. 69/2024, come convertito nella l. 105/2024, cd. riforma Salva casa, afferma che gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all’art. 34-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, cd. T.U. edilizia, sono soggetti al regime di cui all’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017.
La disposizione non brilla per chiarezza, a causa del duplice rinvio normativo.
L’ipotesi è quella di una tolleranza costruttiva, compresa nella forbice del 2%-6% sancita dall’art. 34-bis, co. 1-bis T.U. edilizia, presente in un immobile soggetto a vincolo paesaggistico.
La norma in commento rinvia all’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017, rubricato Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Per l’effetto, gli interpreti ritengono che le tolleranze costruttive ex art. 34-bis, co. 1-bis T.U. edilizia siano esenti da autorizzazione paesaggistica (postuma).
Ciò nonostante il fatto che l’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017, a livello formale, rinvii a sua volta all’Allegato A del d.P.R. 31/2017, ove alla voce A31 si fa riferimento alla sola percentuale del 2% delle misure progettuali quanto alle modifiche ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
Invero, si ritiene che siano esenti dalla compatibilità paesaggistica tutte le tolleranze costruttive dal 2% al 6% dell’art. 34-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 e non solo quelle comprese nel 2%.
Infatti, l’art. 3, co. 1 d.l. 69/2024, a stretto rigore, rinvia al “regime” dell’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017, quindi non anche all’Allegato A del d.P.R. 31/2017, ma solo all’articolo che disciplina gli interventi esenti.
Ciò è confermato anche dal dossier del Senato sulla legge di conversione del decreto Salva casa, che si allega, nella parte in cui si commenta l’art. 3, co. 1 d.l. 69/2024 (cfr. pag. 37).
Post di Alberto Antico – avvocato
LE LEGGI NON VANNO INTERPRETATE, MA LETTE… DALLA LETTURA LEGGO “sono soggetti al regime di cui all’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017” QUINDI NON CONDIVIDO…
Gli Avvocati avevano dato questa risposta nel webinar del 10 ottobre 2024, alla domanda n. 25, nel passaggio in cui si dice:
Ciò non significa che si deve verificare se, nel caso concreto, sussistano tutti i presupposti dell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001, perché il rimando è al solo cd. effetto finale, non ai presupposti stessi delle tolleranze esecutive/costruttive.
Per cui una difformità del 20% di cubatura o una altezza di 1/3 superiore (art. 92 lr. n. 61/85) in Veneto è tollerata.
Si riporta sempre l ‘esempio fatto al tempo all’art. 7 della lr n, 19/2021, poi dichiarato incostituzionale.
Un capannone che doveva essere alto mt. 10,00 ma è stato realizzato > di mt. 2,00 rispetto al concessionato, avente una sup. coperta di mq 1.000, aumenta di 2.000mc; il che vuol dire che riportato tale volume in una demo/ricostruzione con il “piano casa” art. 7, in zona propria, aumenta di mc 4.000 la palazzina (fino al 100%).
Ma la domanda è:
Per le difformità tollerate in sede di rilascio dell’agibilità, preceduta da sopralluogo, ora introdotta nel TUE all’art. 34-ter, comma 4, come ci si comporta se siamo fuori tolleranza, per il caso in cui l’immobile interessato sia soggetto a vincolo?
EMILIA-ROMAGNA
a)
Per gli interventi di cui al comma 1-bis dell’art. 34-bis (realizzati entro il 24 maggio 2024 e che presentino, per le singole unità immobiliari, difformità dai dimensionamenti previsti dal titolo abilitativo che vanno dal 2 al 6%) il D.L. n. 69 ha introdotto una speciale disciplina di favore in quanto ha stabilito che, ai fini della regolarizzazione di dette difformità, non occorre alcuna valutazione di compatibilità paesaggistica.
Stabilisce infatti il comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 69 che dette tolleranze non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica (secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, DPR 13 febbraio 2017, n. 31).
Il tenore letterale della disposizione, in verità, presenta almeno due ordini di imprecisioni testuali, che appare opportuno superare:
–
innanzitutto, si dice che a detto regime sono soggetti, non le tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis, comma 1-bis, ma gli interventi edilizi che le comprendono, nel loro complesso;
–
inoltre, ai fini dell’esonero, il testo fa riferimento alla autorizzazione paesaggistica, che però costituisce la procedura abilitativa che precede la realizzazione degli interventi, costituendo il presupposto per il rilascio dei titoli edilizi; mentre con riguardo alle tolleranze l’esonero avrebbe dovuto riferirsi alla verifica di compatibilità paesaggistica, che opera ex post, appunto ai fini della regolarizzazione delle opere difformi.
Tuttavia, essendo univoca la volontà del legislatore statale, si ritiene che la disposizione debba essere intesa unicamente nel senso di esentare da ogni rilevanza paesaggistica le sole tolleranze costruttive sopra citate (non estendendosi agli interi interventi edilizi e non lasciando residuare alcuna valutazione ex post di compatibilità paesaggistica).
Confermo.
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