Un esempio di motivazione fatta male in materia ambientale

19 Nov 2013
19 Novembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1266 del 2013 è interessante perchè contiene un esempio di motivazione fatta male in un provvedimento in materia ambientale.

In verità capita spesso di leggere dinieghi in materia ambientale che sono vuoti di contenuto e che potrebbero sintezzarsi con "no, perchè no", al di là del numero di parole usate per (non) motivare.

Scrive il TAR: "1.1 E’ necessario preliminarmente evidenziare come il Comune di Venezia, nel recepire il parere negativo della Commissione per la Salvaguardia, abbia fondato il provvedimento di diniego sulla base della sola considerazione che l’intervento costituirebbe “Eccessivo stravolgimento edilizio ed impatto ambientale”.
1.2 E’ del tutto evidente che la motivazione sopra citata non consente di ripercorrere le reali ragioni di incompatibilità con l’ambiente circostante e, ciò, peraltro considerando che, nel caso ora sottoposto all’esame di questo Collegio, si sia in presenza della chiusura di un terrazzino mediante la realizzazione di una struttura in vetro. Dalle fotografie allegate è possibile condividere le argomentazioni di parte ricorrente e ritenere che la struttura di cui si tratta sia del tutto conforme alle strutture esistenti, senza che, in relazione alle stesse, sussista alcuna discontinuità.
1.3 Si consideri altresì come, sempre dal contenuto del provvedimento impugnato, non sia possibile evincere in relazione a quali aspetti, e a quali circostanze, detto giudizio di incompatibilità sia stato pronunciato; se riferito ad esempio ai materiali o a qualche elemento della struttura o, ancora, alla stessa opera nel suo complesso.
1.4 Detta assenza di elementi risulta stridente se rapportata alla terminologia usata dalla Commissione di Salvaguardia e, ciò, nella parte in cui ha sancito che la costruzione della veranda abbia determinato uno stravolgimento edilizio ed un impatto ambientale, in quanto tale definito “eccessivo”.
2. Sul punto è possibile applicare quanto disposto da un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda TAR Campania, Salerno sez. I 20 Giugno 2012 n. 1236) nella parte in cui ha sancito che, in caso di vincolo sopravvenuto - circostanza quest’ultima pacificamente riconosciuta dalle parti in causa -, “l’accertamento della Soprintendenza deve essere concreto e approfondito e nelle motivazioni dell’atto devono essere puntualmente indicate le ragioni per le quali la conservazione dell’intervento (conseguente al rilascio della sanatoria) sia incompatibile con i valori tutelati (nel caso di specie la sostanziale valutazione di automatica non sanabilità del manufatto perché contrastante con le prescrizioni del vincolo priva addirittura della descrizione delle concrete caratteristiche dell’edificio, non soddisfa certamente i requisiti motivazionali necessari per il diniego di sanatoria di fabbricati edificati prima dell’apposizione del vincolo essendo per contro richiesta una motivazione più puntuale nella quale si dia conto della reale consistenza dei manufatti oggetto di richiesta di sanatoria, della specifica situazione dei luoghi nei quali ricadono e delle ragioni di incompatibilità dell’opera con il contesto ambientale vincolato)”.
2.1 Analogo orientamento era vigente nel momento in cui il provvedimento impugnato veniva emanato e, ciò, considerando come si fosse già previsto (si veda T.A.R. Sardegna, 15-03-1995, n. 348) che “Poichè la l. 28 febbraio 1985 n. 47 e la l. reg. Sardegna 11 ottobre 1985 n. 23, nel prevedere la sanatoria delle opere abusive realizzate entro il 1 ottobre 1983, hanno anche introdotto una serie di limitazioni alla stessa al fine di non consentire che l'edificazione in determinate aree contrastasse con rilevanti o prevalenti interessi pubblici, l'amministrazione comunale che intenda rigettare una domanda di sanatoria ha l'obbligo di indicare in motivazione la norma o il principio che rende insanabile l'opera abusiva, vertendo in materia di stretta interpretazione, in quanto i casi di esclusione dalla sanatoria sono stati previsti in maniera espressa e tassativa al fine di rendere quanto più possibile esteso il ricorso alla sanatoria e quanto più chiara l'individuazione di assoluta in edificabilità”.

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1266 del 2013

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