Vincoli e variazione essenziale
Come noto, l’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 è stato profondamente innovato: ad oggi, infatti, le difformità realizzate su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati come parziali difformità o, tuttalpiù, come totali difformità, dato che la il d.l. n. 69/2024, conv. con mod. nella l. n. 105/2024 (cd. Salva Casa) ha ora eliminato la categoria della variazione essenziale, abrogando il secondo periodo del c. 3 del prefato art. 32.
Post d Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il punto forte della norma regionale era proprio permettere di fare interventi anche in presenza di opere abusive, con l’obbligo poi di demolizione per quelle parti non sanabili, seguendo la logica della giurisprudenza (“prima si demolisce, poi si costruisce”).
Con l’art. 36-bis, alcune opere prima da demolire potevano diventare sanabili, ma non tutte: rimane quindi uno spazio operativo per la L.R. per gestire le demolizioni programmate all’interno di un progetto edilizio.
La norma regionale non è superata, ma il suo campo di applicazione si è ristretto. Rimane utile soprattutto per casi di demolizione programmata in interventi già ammessi, cioè dove 36-bis non può intervenire completamente.
In effetti, prima di questa modifica l’art. 6 della L.R. n. 19/2021 risultava privo di reale applicazione nei casi di aree sottoposte a vincolo, poiché non si configurava mai una parziale difformità e, pertanto, non trovava applicazione l’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.
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