Le sanzioni in materia edilizia prescindono dal dolo o dalla colpa e si applicano anche in caso di buona fede

03 Nov 2014
3 Novembre 2014

Il TAR Toscana afferma che le sanzioni in materia edilizia, avendo carattere ripristinatorio e non punitivo, si applicano a prescindere dal dolo o dalla colpa del soggetto e, quindi, anche nel caso in cui egli sia in buona fede.

Si legge nella sentenza n. 1595 del 2014: "23 – Con il primo mezzo di cui al ricorso r.g. n. 2190 del 2010 parte ricorrente contesta il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria sul rilievo che in difetto di dolo o colpa da parte della società ricorrente, pacifico nella misura in cui l’Amministrazione ha riconosciuto la sua buona fede, non poteva essere irrogata alcuna sanzione.

La censura è infondata.

Come la Sezione ha anche recentemente affermato (sentenza n. 1195 del 2013) le sanzioni edilizie, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, hanno carattere ripristinatorio e non punitivo, in quanto sono dirette ad eliminare la situazione obiettivamente antigiuridica conseguente alla realizzazione di opere in contrasto con la disciplina urbanistica o con il titolo edilizio; pertanto oggetto della potestà sanzionatoria è la situazione contra ius e la sanzione è finalizzata a ripristinare l’ordine urbanistico violato, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui essa è destinata (per il carattere speciale della disciplina degli abusi edilizi non rapportabile al sistema generale della legge n. 689 del 1981 cfr. Cons. Stato, sez. 5^, 15.4.2013, n. 2060). Contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, il carattere oggettivo, senza che assuma rilievo il profilo soggettivo del dolo e della colpa, vale anche con riferimento alle sanzioni edilizie di carattere pecuniario, tenuto conto della loro funzione compensativa, volta al ripristino dell’ordine giuridico violato, reso esplicito nella specie dalla applicazione della sanzione pecuniaria in luogo e in alternativa alla sanzione reale di carattere demolitorio".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Toscana 1595 del 2014

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