Ma il comune può ordinare a chi vuole di rimuovere i rifiuti?
Il TAR del Veneto, sezione Terza, con la recentissima ordinanza n. 185/2014 pronunciata in sede cautelare, sembra rispondere che, sull’esigenza di individuare il responsabile dell’abbandono dei rifiuti, prevale in ogni caso quella di rimuovere i rifiuti.
I Giudici, omettendo ogni delibazione, anche sommaria, sul fumus di un ricorso che denunciava la carenza di istruttoria di un’ordinanza ex art. 192 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 42/2004) in ordine alla individuazione del responsabile dell’abbandono, hanno così statuito sul periculum: “Non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile. La bonifica dei luoghi (rectius, rimozione dei rifiuti) comporta un pregiudizio patrimoniale che può eventualmente essere ristorato in seguito alla fase di merito del presente giudizio. Inoltre il pregiudizio ambientale da rimuovere è superiore al pregiudizio economico per parte ricorrente. L’istanza cautelare non può dunque essere accolta.”.
Dunque, l’analisi delle responsabilità è rimandata alla fase di merito, con la conseguenza che, se in questa fase emergesse che il provvedimento della P.A. fosse viziato per avere sbagliato mira in ordine alla individuazione del responsabile, colui che intanto ha rimosso i rifiuti potrebbe al più vantare un diritto al risarcimento dei danni a carico del comune.
dott. Matteo Acquasaliente
Segnaliamo che con la sentenza n. 446 del 2019, il TAR Veneto ha dichiarato la illegittimità dell'ordinanza comunale di cui al presente post, ordinanza che nel frattempo era stata annullata dal comune in via di autotutela.
sentenza TAR Veneto 446 del 2019
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!